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buroc15 ( B.U. n. 11 del 19 marzo 2009 ) Il decreto legislativo 16 gennaio 2008 , n. 4 , entrato in vigore il 13 febbraio 2008 , ha sostituito integralmente la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 ( Norme in materia ambientale ) , inerente , tra le altre , le procedure per la valutazione dell' impatto ambientale ( VIA ) , unitamente ai relativi allegati contenenti , in particolare , gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni .
buroc15 Gli articoli 10 e 14 della l.r. 40 / 1998 , viceversa , dispongono il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e il termine di 60 giorni per la pronuncia dell' autorità competente , entrambi a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso al pubblico da parte dell' autorità competente .
buroc15 P.Q.M. Il Tribunale civile di Trieste definitivamente pronunciando nella causa di revoca dell' interdizione promossa da ZZZ KK nei confronti di Y A. s così provvede : revoca l' interdizione pronunciata con sentenza del Tribunale per i minorenni n. 5 / 2004 dd 27 aprile 2004 nei confronti di Y A. s nato in Brasile il 1° marzo 1986. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2009 , n. 63-11032 Atto di indirizzo inerente l' applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40 / 1998 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " , in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d. lgs .
buroc15 Nel suo complesso , la legge regionale 14 dicembre 1998 , n. 40 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " risulta coerente e , quindi , compatibile con le sopravvenute disposizioni statali anche nei loro aspetti più innovativi ed i relativi allegati sono stati aggiornati con deliberazione del Consiglio regionale del 30 luglio 2008 , n. 211-34747 , al fine di corrispondere pienamente alle previsioni statali e comunitarie .
buroc15 4 / 2008 , ha consentito di uniformare sotto questo aspetto la normativa piemontese con quanto disposto a livello statale e comunitario .
buroc15 In relazione alla disposizione di cui al comma 10 dell' articolo 24 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
buroc15 152 / 2006 , infatti , in conformità alla direttiva comunitaria 85 / 337 / CEE , come modificata e integrata dalle direttive 97 / 11 / CE e 2003 / 35 / CE , inserisce i casi di modifiche o estensioni di progetti già autorizzati , realizzati o in fase di realizzazione , che devono essere sottoposti alla fase di valutazione o alla fase di verifica della procedura di VIA , direttamente nei corrispondenti allegati III e IV ; tali categorie progettuali sono state , conseguentemente , inserite negli allegati A e B alla l.r. 40 / 1998 con la sopra citata d.c.r. 30 luglio 2008 , n. 211-34747 .
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
buroc15 2. Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ( articolo 11 della l.r. 40 / 1998 e articolo 21 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
buroc15 Il decreto legislativo , infatti , espressamente prevede che il monitoraggio assicuri , anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali , il controllo sugli impatti ambientali significativi sull' ambiente provocati dalle opere approvate , nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell' opera , anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all' autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive .
buroc15 10 della l.r. 40 / 1998. La scelta di non prolungare ulteriormente i termini istruttori , si ritiene , infatti , maggiormente rispondente alla ratio di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che informa l' indirizzo legislativo più recente , coerentemente , inoltre , con lo spirito delle direttive comunitarie in materia di VIA , che delineano un procedimento di verifica " minimale " , per incentrare nella fase di valutazione il procedimento per eccellenza .
buroc15 152 / 2006 , infatti , in conformità alla direttiva comunitaria 85 / 337 / CEE , come modificata e integrata dalle direttive 97 / 11 / CE e 2003 / 35 / CE , inserisce i casi di modifiche o estensioni di progetti già autorizzati , realizzati o in fase di realizzazione , che devono essere sottoposti alla fase di valutazione o alla fase di verifica della procedura di VIA , direttamente nei corrispondenti allegati III e IV ; tali categorie progettuali sono state , conseguentemente , inserite negli allegati A e B alla l.r. 40 / 1998 con la sopra citata d.c.r. 30 luglio 2008 , n. 211-34747 .
buroc15 152 / 2006 ) In ordine alla fase di verifica della procedura di VIA , l' articolo 20 del d. lgs .
buroc15 ( B.U. n. 11 del 19 marzo 2009 ) Il decreto legislativo 16 gennaio 2008 , n. 4 , entrato in vigore il 13 febbraio 2008 , ha sostituito integralmente la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 ( Norme in materia ambientale ) , inerente , tra le altre , le procedure per la valutazione dell' impatto ambientale ( VIA ) , unitamente ai relativi allegati contenenti , in particolare , gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni .
buroc15 Attualmente , infatti , risultano da sottoporre alla fase di verifica le modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A1 , A2 , B1 , B2 o B3 alla l.r. 40 / 1998 già autorizzati , realizzati o in fase di realizzazione , che possono avere notevoli ripercussioni negative sull' ambiente , mentre è sottoposta direttamente alla fase di valutazione ogni modifica o estensione dei progetti elencati negli allegati A1 o A2 alla l.r. 40 / 1998 , ove la modifica o l' estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nei medesimi allegati A. INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA CON IL RAPPORTO DI LAVORO A.1 ) Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
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