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Nelle more di approvazione della variante quindi , ogni determinazione in merito ad istanze di autorizzazione e concessione nei confronti
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qualsiasi intervento di trasformazione dell' area oggetto di variante , o l' approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo , se in contrasto con le previsioni della variante parziale in itinere , viene sospesa dal Sindaco .
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B ) Documenti di carattere tecnico : - Relazione Illustrativa contenente le motivazioni
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adozione della variante , e la descrizione di ogni singola modifica , opportunamente riferita a quanto riportato in cartografia ; - Tavole del PRG vigente , alle diverse scale con indicazione delle aree oggetto di variante ; - Tavole della variante adottata ; tale documentazione risulta indispensabile al fine di consentire la puntuale comparazione tra lo strumento in vigore e le previsioni della variante ; - Testo completo delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente .
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Pertanto anche la Provincia , portatrice di interessi sull' uso del territorio , può formulare al Comune osservazioni che esulano dal parere di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata alla tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni dei Comuni e della Provincia , anche al fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento
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una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l' Amministrazione provinciale nelle condizioni di poter esprimere eventuali osservazioni entro il termine previsto dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della variante , indipendentemente dall' iter procedurale previsto dall' art .
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1.5 Provvedimenti cautelari : presenza La presenza di un provvedimento cautelare assunto dalla Giunta Regionale su un' area oggetto
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variante parziale e , nello specifico , di provvedimento assunto ai sensi dell' art .
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A tale proposito , si evidenzia che , trattandosi di variante al PRG vigente , questa non può riguardare PRG in itinere o aspetti dello strumento urbanistico vigente che siano trattati da varianti strutturali in itinere ( in attesa
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approvazione da parte della Regione ) .
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9 bis , LR 56 / 77 " Dissesti e calamità naturali " , non rientra nel novero dei " progetti sovracomunali approvati " , nè è assimilabile ad uno stralcio
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PTP , e pertanto la Provincia non può esprimere il parere di propria competenza rispetto ai contenuti del provvedimento stesso .
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Nel caso di PRG Intercomunali , il Comune deve seguire le disposizioni del comma 10 , art. 17 della legge in oggetto , dichiarando in Deliberazione di aver informato il Consorzio di appartenenza o la Comunità Montana , dell' adozione di variante parziale , precisando che la variante riguarda il territorio del solo Comune Quanto sopra riportato è correlato alle funzioni
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autodeterminazione e di verifica , assegnate ai Comuni dalla legge regionale in oggetto , che prescinde da compiti e verifiche prima svolte esclusivamente dalla Regione .
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La pubblicazione consiste nel deposito di tutti gli atti della variante presso la Segreteria del Comune e nell' affissione all' Albo Pretorio di copia della Deliberazione
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adozione .
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Al fine di esercitare le competenze previste dalla legge , ed esprimere il parere di compatibilità da essa previsto con piena consapevolezza e legittimità , la Provincia deve essere messa in grado
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comprendere appieno i contenuti formali e sostanziali della variante presentata .
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Nel caso di varianti parziali
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limitata entità e a seguito di istruttoria , l' Amministrazione Provinciale , potendo avvalersi del silenzio assenso , può comunicare al Comune interessato , entro i 45 giorni previsti dalla legge , l' intendimento a non procedere con il pronunciamento di compatibilità tramite Deliberazione della Giunta Provinciale .
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B ) Documenti di carattere tecnico : - Relazione Illustrativa contenente le motivazioni di adozione della variante , e la descrizione
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ogni singola modifica , opportunamente riferita a quanto riportato in cartografia ; - Tavole del PRG vigente , alle diverse scale con indicazione delle aree oggetto di variante ; - Tavole della variante adottata ; tale documentazione risulta indispensabile al fine di consentire la puntuale comparazione tra lo strumento in vigore e le previsioni della variante ; - Testo completo delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente .
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In questa logica spetta pertanto al Comune garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; spetta inoltre al Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento dei limiti ammessi , mediante l' adozione
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più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non può trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che i poteri di approvazione delle varianti sono di competenza del Consiglio Comunale .
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Nello specifico , nell' Allegato A alla DGR n. 42-29532 del 1 / 3 / 2000 , , Capitolo 1 , Paragrafo 1 " Adempimenti Comunali " , si precisa che " qualora si dovessero riscontrare negli strumenti urbanistici approvati , degli adeguamenti difformi dai criteri regionali , avranno automatica applicazione le norme sostitutive
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cui all' art .
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Pertanto anche la Provincia , portatrice
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interessi sull' uso del territorio , può formulare al Comune osservazioni che esulano dal parere di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata alla tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni dei Comuni e della Provincia , anche al fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento di una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l' Amministrazione provinciale nelle
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Nell' eventualità in cui , a seguito
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osservazioni presentate da privati , la variante venisse modificata , il Comune , prima dell' approvazione definitiva , deve trasmettere all' Amministrazione Provinciale copia della stessa così come modificata per l' espressione di un nuovo parere 1.2 Pubblicità degli atti L' art .
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In urbanistica due aree sono contigue quando fanno parte della stessa porzione di territorio , sono raggiungibili e servite attraverso un sistema unico o coordinato
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opere di urbanizzazione e non presentano significativi costi aggiuntivi di urbanizzazione .
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Ciò stante , è necessario che la documentazione inviata dal Comune definisca chiaramente la natura della variante al fine
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consentire alla Provincia di determinare la propria competenza ad esercitare il potere conferitole dalla LR 56 / 77. La Deliberazione di adozione del Consiglio Comunale deve pertanto esplicitare quanto di seguito riportato : 1 ) la variante al PRG è adottata ai sensi dell' art .
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Pertanto , si precisa che la verifica di compatibilità
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cui sopra , prescinde da ogni valutazione circa il rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui alla DCR sopra riportata , applicati dal Comune nell' adeguamento del proprio PRG : la competenza dell' Amministrazione Provinciale riguarda unicamente la verifica di compatibilità della variante con il PTP e i progetti sovracomunali approvati .
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di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata alla tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni dei Comuni e della Provincia , anche al fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento di una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l' Amministrazione provinciale nelle condizioni di poter esprimere eventuali osservazioni entro il termine previsto dei 30 giorni dalla data
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pubblicazione della variante , indipendentemente dall' iter procedurale previsto dall' art .
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Questo comunque non impedisce al Comune di avvalersi di tali mezzi , o di altri ritenuti efficaci , al fine di divulgare la conoscenza della variante in un' ottica
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trasparenza e partecipazione .
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