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buroc32 |
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può , in deroga alle lettere h ) e m ) del comma 2 : a ) recedere , qualora vi sia un giustificato motivo , senza preavviso ,
dandone
immediata comunicazione al consumatore ; b ) modificare , qualora sussista un giustificato motivo , le condizioni del contratto , preavvisando entro un congruo termine il consumatore , che ha diritto di recedere dal contratto .
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buroc32 |
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare , senza preavviso , sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n ) e o ) del comma 2 , il tasso di interesse o l' importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti ,
dandone
immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto .
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econo01 |
Alla situazione descritta ha posto rimedio l' articolo 16 del Dm 9.6.2004 , secondo il quale : - la società consolidante individua l' importo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che hanno determinato le svalutazioni stesse - la stessa consolidante comunica alle controllate il minore tra i due importi sulla base della comunicazione ricevuta , ciascuna consolidata rettifica i valori fiscali degli elementi dell' attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo del bilancio dell' ultimo esercizio ante-opzione ,
dandone
comunicazione nell' apposito prospetto della dichiarazione ( ovvero nel quadro EC del modello Unico ) .
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CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto