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stampa18 14 / 12 / 2004 , n. 3397 , nel comportamento di due utenti della strada che , imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato , si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie , allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita , omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l' infortunato .
stampa18 La Cassazione ( sentenza del 2 / 12 / 1994 ) ha però stabilito che il reato di omissione di soccorso in caso d' investimento non sussiste allorché l' investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri , oppure l' investitore ne deleghi ad altri il compito ; poiché , però , tali fatti devono essere accertati prima che l' investitore si allontani dal luogo dell' incidente , la contravvenzione è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga , a nulla rilevando che in concreto l' assistenza sia stata prestata da altri , se l' investitore ignora la circostanza perché fuggito .
stampa18 Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
stampa18 L' assicurato , infine , entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza , deve denunciare il sinistro al proprio assicuratore ( art. 1913 , comma 1 , c.c. ) , servendosi del cosiddetto modulo blu , così chiamato dal colore ( la denominazione tecnica è " Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro " ) .
stampa18 Quanto alla revoca della patente , il giudice può applicarla nell' ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione ( art. 222 ) .
stampa18 Quali conseguenze derivano dall' aver provocato , a causa dell' incidente , una lesione personale o addirittura la morte ?
stampa18 Il proprietario del veicolo , che se non avesse questa qualifica avrebbe diritto all' intero risarcimento , con conducente e terzo responsabili solidalmente nei suoi confronti , in tale ipotesi ha diritto soltanto alla quota di risarcimento riconducibile alla responsabilità del terzo , poiché del danno derivante dal comportamento del conducente del veicolo di cui è proprietario è lui a rispondere ( Cass .
stampa18 Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
stampa18 L' utente della strada , in caso d' incidente comunque ricollegabile al suo comportamento , ha l' obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona ( art. 189 , comma 1 ) : ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell' incidente e l' esatta ricostruzione della dinamica del sinistro , anche attraverso l' esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo ( Cass .
stampa18 Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto , è bene prendere generalità e indirizzo , anche perché in un' eventuale causa di risarcimento , qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall' Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni , prevarrebbe quest' ultima , in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non , come quella , frutto di deduzioni ( Trib .
stampa18 Diciamo dovrebbe perché la Cassazione ( sentenza n. 19144 del 29 / 9 / 2005 ) ha stabilito che la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo , ex primo comma art. 2054 c.c. , si applica anche nell' ipotesi in cui la vittima sia un passeggero trasportato a titolo di cortesia , per cui è il conducente che , se vuole esimersi dal risarcire il danno , deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo .
stampa18 Se invece dal fatto deriva una lesione personale colposa grave o gravissima , la sospensione della patente è fino a 2 anni .
stampa18 Quanto alla deposizione , che avviene dopo aver dichiarato " mi impegno " al termine della formula di rito letta dal magistrato , occorre naturalmente dire tutta la verità e non essere reticenti ( ossia non si devono tacere circostanze di cui si è a conoscenza ) , pena la denuncia per falsa testimonianza .
stampa18 luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69 ) .
stampa18 2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
stampa18 Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto , è bene prendere generalità e indirizzo , anche perché in un' eventuale causa di risarcimento , qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall' Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni , prevarrebbe quest' ultima , in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non , come quella , frutto di deduzioni ( Trib .
stampa18 Se però dal fatto deriva ai veicoli coinvolti un danno tale da richiederne la revisione , si applica anche la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi ( art. 189 , comma 5 ) .
stampa18 In tale ipotesi ( trasporto a titolo di cortesia ) la responsabilità è di tipo extracontrattuale , ossia prescinde dall' esistenza di un preesistente contratto tra vettore e passeggero ( sia esso a titolo oneroso o a titolo gratuito ) , per rifarsi al principio generale per il quale nessuno deve arrecare un ingiusto danno agli altri , pena l' obbligo di risarcirlo ( art. 2043 c.c. ) : ci muoviamo infatti nella sfera della cortesia , dell' amicizia , e non in quella giuridica , per cui verificandosi l' incidente è il passeggero che , per ottenere il risarcimento del danno , dovrebbe dimostrare il collegamento tra il sinistro e il comportamento del vettore .
stampa18 In tal caso non può parlarsi di " scontro di veicoli " , e quindi non trova applicazione la presunzione di colpa prevista dal secondo comma dell' art .
stampa18 La lesione personale colposa tout-court può essere lievissima e lieve : la prima è quella dalla quale deriva una malattia di durata non superiore a 20 giorni senza che concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge ( per es .
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