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stampa18 2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
stampa18 2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
stampa18 In tal caso non può parlarsi di " scontro di veicoli " , e quindi non trova applicazione la presunzione di colpa prevista dal secondo comma dell' art .
stampa18 È scontro qualsiasi urto o collisione che avvenga tra due veicoli , anche se uno è fermo e l' altro è in movimento ; pertanto in tale ipotesi è applicabile la presunzione di colpa concorrente stabilita dal secondo comma dell' art .
stampa18 Nell' ampia nozione di circolazione stradale sono compresi non soltanto i veicoli in moto , ma anche quelli in sosta momentanea su strada o altra area pubblica ; pertanto sussiste la presunzione di responsabilità sancita dall' art .
stampa18 Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area
stampa18 Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
stampa18 Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
stampa18 Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
stampa18 L' utente della strada , in caso d' incidente comunque ricollegabile al suo comportamento , ha l' obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona ( art. 189 , comma 1 ) : ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell' incidente e l' esatta ricostruzione della dinamica del sinistro , anche attraverso l' esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo ( Cass .
stampa18 Se dall' incidente sono derivati danni soltanto alle cose ( artt , 189 , comma 3 , e 161 ) , i conducenti ed ogni altro utente coinvolto nel sinistro devono , ove possibile , evitare intralcio alla circolazione , provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata , o , se ciò non sia possibile , sul margine destro di essa e parallelamente al suo asse .
stampa18 Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto , è bene prendere generalità e indirizzo , anche perché in un' eventuale causa di risarcimento , qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall' Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni , prevarrebbe quest' ultima , in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non , come quella , frutto di deduzioni ( Trib .
stampa18 Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto , è bene prendere generalità e indirizzo , anche perché in un' eventuale causa di risarcimento , qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall' Autorità intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni , prevarrebbe quest' ultima , in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non , come quella , frutto di deduzioni ( Trib .
stampa18 abbandono del mezzo sul ciglio della strada e conseguente asporto di pezzi da parte di " sciacalli " ) non viene risarcito dall' assicurazione , mentre vengono rimborsate le eventuali spese occorse al ricovero del veicolo ( per es .
stampa18 L' assicurato , infine , entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza , deve denunciare il sinistro al proprio assicuratore ( art. 1913 , comma 1 , c.c. ) , servendosi del cosiddetto modulo blu , così chiamato dal colore ( la denominazione tecnica è " Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro " ) .
stampa18 14 / 12 / 2004 , n. 3397 , nel comportamento di due utenti della strada che , imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato , si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie , allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita , omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l' infortunato .
stampa18 Infine , il conducente che si sia dato alla fuga è passibile di arresto , mentre se si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona , quando dall' incidente derivi il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose , mettendosi immediatamante a disposizione degli organi di polizia giudiziaria , non è soggetto all' arresto stabilito per il caso di flagranza di reato ( art. 189 , comma 8 ) .
stampa18 La Cassazione ( sentenza del 2 / 12 / 1994 ) ha però stabilito che il reato di omissione di soccorso in caso d' investimento non sussiste allorché l' investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri , oppure l' investitore ne deleghi ad altri il compito ; poiché , però , tali fatti devono essere accertati prima che l' investitore si allontani dal luogo dell' incidente , la contravvenzione è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga , a nulla rilevando che in concreto l' assistenza sia stata prestata da altri , se l' investitore ignora la circostanza perché fuggito .
stampa18 Se però dal fatto deriva ai veicoli coinvolti un danno tale da richiederne la revisione , si applica anche la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi ( art. 189 , comma 5 ) .
stampa18 Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri , o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all' incidente ; infatti , specialmente se non vi sono testimoni , la persona che ha provocato l' incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione , anche se messa per iscritto , e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro , si rischia di rimettere in discussione tutto , con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50 % di responsabilità , come previsto dal secondo comma dell' art .
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