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In questo caso , infatti , a fronte di un atto contabile divenuto definitivo nella rappresentazione di una gestione già svolta in modo irregolare , gli accertamenti e le pronunce della Corte potranno ancora produrre effetti diretti o indiretti a vantaggio dell' ente , costretto a seguire percorsi di risanamento già previsti dalla legge o comunque imposti
dai
principi di sana gestione .
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La nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ( ed anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni sul bilancio preventivo e sul rendiconto , predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti
dal
patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall' organo interno di revisione .
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A tale fine è stata istituita - nell' esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla legge alla Corte dei conti per quanto attiene alla organizzazione dei suoi uffici - un' apposita " sezione delle autonomie " , presieduta
dal
presidente della Corte e composta da tutti i presidenti delle sezioni regionali di controllo .
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Sotto il profilo organizzativo , la legge di attuazione prevede che le sezioni regionali di controllo siano integrate da due componenti - che acquistano ad ogni effetto lo status di magistrati contabili - designati dalle stesse amministrazioni controllate e precisamente , uno
dal
consiglio regionale e l' altro dall' organo di rappresentanza delle autonomie locali nella regione .
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Sotto il profilo organizzativo , la legge di attuazione prevede che le sezioni regionali di controllo siano integrate da due componenti - che acquistano ad ogni effetto lo status di magistrati contabili - designati dalle stesse amministrazioni controllate e precisamente , uno dal consiglio regionale e l' altro
dall'
organo di rappresentanza delle autonomie locali nella regione .
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Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche
dall'
allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di carattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
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Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti
dall'
appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di carattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
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Le sezioni regionali di controllo , qualora accertino comportamenti difformi dalle regole della sana gestione finanziaria , adottano formale pronuncia e vigilano sull' adozione delle necessarie misure correttive e sull' osservanza dei vincoli previsti
dall'
ordinamento in caso di mancato rispetto del patto di stabilità .
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nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ( ed anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni sul bilancio preventivo e sul rendiconto , predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati
dall'
organo interno di revisione .
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2.2 - Il quadro normativo dei controlli della Corte sulle autonomie , delineato dalla legge 131 è stato integrato e completato
dalla
legge finanziaria 2006 ( commi 166-170 ) , con riguardo al controllo di regolarità contabile sui minori enti locali , reso possibile in forma generalizzata attraverso la previsione della collaborazione degli organi interni di revisione contabile degli stessi enti .
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2.2 - Il quadro normativo dei controlli della Corte sulle autonomie , delineato
dalla
legge 131 è stato integrato e completato dalla legge finanziaria 2006 ( commi 166-170 ) , con riguardo al controllo di regolarità contabile sui minori enti locali , reso possibile in forma generalizzata attraverso la previsione della collaborazione degli organi interni di revisione contabile degli stessi enti .
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Le modalità attraverso le quali tale collaborazione può realizzarsi non sono dalla legge tipizzate e possono , in teoria , consistere in un' ampia gamma di attività , che vanno da referti su temi specifici e
dalla
richiesta di audizione di magistrati della sezione presso il consiglio e le sue articolazioni interne fino alla previsione di forme di certificazione della affidabilità dei bilanci .
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La scelta del modello unitario di controllo ha anche ottenuto l' indispensabile avallo della Corte costituzionale , secondo la quale autorità di controllo espressione degli ordinamenti regionali non potrebbero occupare " l' ambito del controllo che , ai fini di coordinamento dell' intera finanza pubblica anche con riguardo al rispetto dei vincoli comunitari , soltanto le sezioni regionali della Corte dei conti , in quanto componenti dell' unitario sistema di controlli esercitati
dalla
stessa Corte nel suo complesso , possono perseguire " ( Corte cost .
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Una ulteriore motivazione a sostegno della scelta unitaria traeva fondamento
dalla
constatazione degli inconvenienti registrati nei paesi in cui si è adottato il modello della pluralità di organi di controllo esterno ( così in Germania e Spagna ) .
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125 e 130 della Costituzione non avesse fatto venir meno l' esigenza di un controllo esterno sulle autonomie regionali e locali , che , anzi , si presentava rafforzata proprio a seguito degli elementi di novità introdotti
dalla
riforma .
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L' esistenza di funzioni amministrative dei länder o comunità autonome cofinanziate dallo Stato federale o
dalla
Comunità europea è alla base di conflitti di competenza , con possibilità di duplicazioni o omissioni di controlli .
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Sono state inoltre fornite alle sezioni regionali indicazioni per lo svolgimento coordinato della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica a favore degli enti autonomi prevista
dalla
legge 131 nonché per l' interpretazione uniforme e l' esercizio di nuove competenze assegnate alla Corte dalle ultime leggi finanziarie .
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In questo caso , infatti , a fronte di un atto contabile divenuto definitivo nella rappresentazione di una gestione già svolta in modo irregolare , gli accertamenti e le pronunce della Corte potranno ancora produrre effetti diretti o indiretti a vantaggio dell' ente , costretto a seguire percorsi di risanamento già previsti
dalla
legge o comunque imposti dai principi di sana gestione .
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C - Con riguardo agli enti locali e alle regioni , si presentano come essenziali per un proficuo esercizio dei controlli : 1 ) l' armonizzazione dei bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità nell' impostazione dei bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti
dalla
Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte dei conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati , sul piano quantitativo e funzionale , a fronte delle nuove e più impegnative attribuzioni e delle diverse professionalità richieste .
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In tale occasione mi pronunciai a favore della conferma del modello unitario del controllo già previsto
dalla
legge n. 20 del 1994 , evidenziando le ragioni che sconsigliavano di uniformarsi sul punto al diverso ordinamento , pluralistico , adottato negli altri Stati federali europei .
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