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normativa antimafia , anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e , ove occorra , in deroga all' articolo 113 , comma 6 , del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali , di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 , e all' articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 , le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l' eventuale smaltimento delle balle di rifiuti , prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005 , trattati
dagli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all' articolo 3 , comma 1-ter , in modo da garantire in ogni caso l' affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio .
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I consorzi predispongono , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , appositi piani economico-finanziari , che sono approvati
dal
Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruità e della sostenibilità dei costi , dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento al riflessi tariffari sulle utenze .
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5. Attuazione di misure emergenziali 1. Al fine di assicurare il conseguimento dell' obiettivo del superamento dell' emergenza in atto nel territorio della regione Campania , i prefetti della regione Campania , per quanto di competenza , anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773 , assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative previsti dal presente decreto e che sono attuati
dal
Commissario delegato .
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7. Tariffe 1. In deroga all' articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 , i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che , a decorrere
dal
1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni , ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale ( TIA ) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all' articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all' articolo 141 , comma 1 , del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali , di
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1. Apertura discariche e messa in sicurezza 1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato
dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007 , per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione , trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania , anche al fine di evitare l' insorgere di nuove situazioni emergenziali , sono attivati , anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale , paesaggistico-territoriale , di pianificazione per la difesa del suolo , nonché igienico-sanitaria , nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela
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2. L' utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato
dal
Presidente della provincia di Salerno .
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2. Il Commissario delegato provvede alle attività di sua pertinenza previste
dal
presente decreto nell' ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale .
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5. Attuazione di misure emergenziali 1. Al fine di assicurare il conseguimento dell' obiettivo del superamento dell' emergenza in atto nel territorio della regione Campania , i prefetti della regione Campania , per quanto di competenza , anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773 , assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative previsti
dal
presente decreto e che sono attuati dal Commissario delegato .
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Avvertenza : Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto
dal
Ministero della giustizia ai sensi dell' art .
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( 1 ) Il Commissario delegato , preliminarmente alla requisizione , assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione , selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio
dal
punto di vista ambientale e sanitario " 1-bis .
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Il Commissario delegato può altresì utilizzare , anche tramite requisizione , gli impianti , le cave dismesse o abbandonate , le discariche che presentano volumetrie disponibili , con le modalità di cui all' articolo 5 , comma 2 , del presente decreto , anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell' autorità giudiziaria ; l' efficacia di detti provvedimenti è sospesa
dal
momento dell' adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d' emergenza ; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell' ambiente , nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti .
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9. Piano per il ciclo integrato dei rifiuti 1. All' articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006 , n. 263 , convertito , con modificazioni , dalla legge 6 dicembre 2006 , n. 290 , il comma 1-ter è sostituito
dal
seguente : " 1-ter .
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2. Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti 1. All' articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006 , n. 263 , convertito , con modificazioni , dalla legge 6 dicembre 2006 , n. 290 , il comma 2 è sostituito
dal
seguente : " 2. Il Commissario delegato , con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie , individua in via di somma urgenza , fatta salva la normativa antimafia , anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e , ove occorra , in deroga all' articolo 113 , comma 6 , del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali , di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 , e all' articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 , le soluzioni ottimali per il trattamento e
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Con riferimento a quanto disposto
dall'
articolo 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del 15 giugno 2007 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007 , decorso il termine di venti giorni dall' inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande , non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso .
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Con riferimento a quanto disposto dall' articolo 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del 15 giugno 2007 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007 , decorso il termine di venti giorni
dall'
inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande , non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso .
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3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli ( 1 ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale , fatto salvo quanto previsto
dall'
articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti .
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2. Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti 1. All' articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006 , n. 263 , convertito , con modificazioni ,
dalla
legge 6 dicembre 2006 , n. 290 , il comma 2 è sostituito dal seguente : " 2. Il Commissario delegato , con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie , individua in via di somma urgenza , fatta salva la normativa antimafia , anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e , ove occorra , in deroga all' articolo 113 , comma 6 , del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali , di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 , e all' articolo 202 del decreto legislativo
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2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti , al fine di consentire anche l' espletamento delle attività di presidio dei siti da destinare a discarica , il personale di cui all' articolo 1 , comma 8 , del decreto-legge 30 novembre 2005 , n. 245 , convertito , con modificazioni ,
dalla
legge 27 gennaio 2006 , n. 21 , non può superare le trenta unità .
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2. Il comma 3 dell' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006 , n. 263 , convertito , con modificazioni ,
dalla
legge 6 dicembre 2006 , n. 290 , è abrogato .
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9. Piano per il ciclo integrato dei rifiuti 1. All' articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006 , n. 263 , convertito , con modificazioni ,
dalla
legge 6 dicembre 2006 , n. 290 , il comma 1-ter è sostituito dal seguente : " 1-ter .
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