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buroc04 De Michele ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Sesta ) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 6796 / 07 , proposto dal COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE OPERE DI INTEGRAZIONE DELL'ACQUEDOTTO SELE-CALORE , GALLERIA DI VALICO CAPOSELE CONZA DETTA PAVONCELLI BIS , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma , via dei Portoghesi , 12 ; contro l' ENTE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CAMPANIA 1 CALORE IRPINO , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli Avv .
buroc04 De Michele ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Sesta ) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 6796 / 07 , proposto dal COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE OPERE DI INTEGRAZIONE DELL'ACQUEDOTTO SELE-CALORE , GALLERIA DI VALICO CAPOSELE CONZA DETTA PAVONCELLI BIS , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma , via dei Portoghesi , 12 ; contro l' ENTE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CAMPANIA 1 CALORE IRPINO , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli Avv .
buroc04 Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Sesta ) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 6796 / 07 , proposto dal COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE OPERE DI INTEGRAZIONE DELL'ACQUEDOTTO SELE-CALORE , GALLERIA DI VALICO CAPOSELE CONZA DETTA PAVONCELLI BIS , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma , via dei Portoghesi , 12 ; contro l' ENTE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CAMPANIA 1 CALORE IRPINO , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli Avv .
buroc04 ti Sabina Armati e Marco Orlando ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma , via Otranto , 18 ; per l' annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5438 del 14.6.2007 , non notificata ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visto l' atto di costituzione in giudizio della parte appellata ; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese ; Visti gli atti tutti della causa ; Relatore , alla pubblica udienza del 9 ottobre 2007 , il Consigliere Gabriella De Michele ; Udito l' Avvocato Orlando ; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue : FATTO Attraverso l' atto di appello in esame , notificato il 30.7.2007 , il Commissario Straordinario di Governo per le opere di integrazione dell' Acquedotto Sele-Calore ( Galleria di valico Caposele Conza , detta Pavoncelli bis ) contestava la sentenza del TAR del Lazio , sede di Roma , sez .
buroc04 III , n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , non notificata , con la quale veniva annullato il diniego opposto dal citato Commissario ad una istanza di accesso ai documenti dell' Ente di Ambito Territoriale Ottimale ( EATO ) Campania 1 Calore Irpino ( atto n. 734 in data 8.3.2007 ) , con conseguente riconoscimento del diritto , con tale istanza esercitato .
buroc04 Il diritto di cui trattasi si riferiva ad atti , concernenti i lavori di completamento delle opere di integrazione dell' acquedotto Sele-Calore , opere oggetto di gara indetta dal Commissario di Governo , dopo l' interruzione dei lavori della conferenza di servizi , convocata per l' approvazione del progetto previa intesa con le Amministrazioni interessate , tra cui il citato EATO .
buroc04 22 e seguenti L. n. 241 / 90 , con riferimento alla seguente documentazione : 1 ) ogni atto relativo all' affidamento dell' incarico di direzione dei lavori , compresa la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e gli atti compiuti dalla stessa , incluso il contratto eventualmente siglato dall' affidatario ; 2 ) ogni atto relativo all' eventuale nomina di una Commissione di collaudo ; 3 ) ogni eventuale nomina di consulenti tecnici , compresa la procedura di relativa selezione ed ogni perizia eventualmente risultante da tale nomina ; 4 ) termini del contratto , eventualmente sottoscritto con l' appaltatore dei lavori , relativi alla Galleria " Pavoncelli bis " .
buroc04 22 e seguenti L. n. 241 / 90 , con riferimento alla seguente documentazione : 1 ) ogni atto relativo all' affidamento dell' incarico di direzione dei lavori , compresa la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e gli atti compiuti dalla stessa , incluso il contratto eventualmente siglato dall' affidatario ; 2 ) ogni atto relativo all' eventuale nomina di una Commissione di collaudo ; 3 ) ogni eventuale nomina di consulenti tecnici , compresa la procedura di relativa selezione ed ogni perizia eventualmente risultante da tale nomina ; 4 ) termini del contratto , eventualmente sottoscritto con l' appaltatore dei lavori , relativi alla Galleria " Pavoncelli bis " .
buroc04 Con nota n. 734 in data 8.3.2007 l' accesso veniva negato , con provvedimento poi annullato dalla sentenza appellata , nella quale si ribadiva come i documenti richiesti fossero sufficientemente collegati con l' interesse e le prerogative istituzionali dell' Ente richiedente , tenuto conto sia degli ambiti di competenza e di tutela , sia delle esigenze di difesa del medesimo Ente , riconducibili al ricorso proposto dall' EATO al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , contro l' ordinanza del Commissario Straordinario del Governo interruttiva della ricordata conferenza di servizi .
buroc04 Con nota n. 734 in data 8.3.2007 l' accesso veniva negato , con provvedimento poi annullato dalla sentenza appellata , nella quale si ribadiva come i documenti richiesti fossero sufficientemente collegati con l' interesse e le prerogative istituzionali dell' Ente richiedente , tenuto conto sia degli ambiti di competenza e di tutela , sia delle esigenze di difesa del medesimo Ente , riconducibili al ricorso proposto dall' EATO al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , contro l' ordinanza del Commissario Straordinario del Governo interruttiva della ricordata conferenza di servizi .
buroc04 Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non avrebbero avuto incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine , avrebbero potuto avere gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori .
buroc04 III , n. 5938 / 07 ) , attraverso la quale veniva annullato un provvedimento di diniego ( n. 734 / CP in data 8.3.2007 , ribadito dall' Amministrazione dopo il ricorso avverso un precedente atto preclusivo , innanzi alla Commissione per l' accesso ai documenti amministrativi ) , con conseguente riconoscimento del diritto dell' Ente ricorrente di accedere alla documentazione richiesta .
buroc04 Sia nel provvedimento impugnato in effetti , sia nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato ( n. 628 / CP in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione
buroc04 le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso del Collegio , le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili , di cui ai precedenti punti a ) e b ) .
buroc04 , infatti , riconosce il diritto in questione a chiunque vi abbia interesse , per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti , mentre il regolamento attuativo , approvato prima con D.P.R. n. 352 / 92 , successivamente integrato e parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 184 / 06 , specifica nell' art .
buroc04 La sentenza sopra citata in effetti , in quanto coinvolge ( con pieno accoglimento delle ragioni dell' EATO ricorrente ) anche il bando di gara per le opere di integrazione dell' acquedotto ed il progetto definitivo dei lavori per la galleria di valico , recepisce evidentemente la posizione legittimante dell' ente in ordine all' apporto valutativo da fornire ma pone , semmai , in dubbio solo la persistenza dell' interesse all' accesso , avverso atti almeno in parte consequenziali o comunque connessi a quelli annullati dal medesimo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche .
buroc04 Le disposizioni sopra riportate debbono però essere coniugate con la ratio del diritto di accesso , enunciata dallo stesso art. 22 , che sul punto richiama la trasparenza e l' imparzialità dell' Amministrazione , non anche l' efficienza e l' efficacia del relativo operato .
buroc04 VI , 10.4.2003 , n. 1925 , nonché art. 2 D.P.R. n. 184 / 06 cit ) , atti che possono essere sia conclusivi che interni , ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente , che attraverso l' accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti , nonchè l' esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall' Amministrazione ; il medesimo soggetto non può , invece , attivare forme di supervisione di un' attività , che si sospetta inefficiente o inefficace , o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità ; in senso preclusivo di tale supervisione dispone , del resto , formalmente l' art .
buroc04 Certamente infatti la trasparenza , incentivata dalla legge n. 241 , è fattore propulsivo di efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , ma il perseguimento di tale obiettivo non può che discendere da un complesso di fattori , non ultimi quelli inerenti al sistema dei controlli , che non debbono essere esercitati in modo atipico , tramite affidamento all' iniziativa di singoli cittadini , ovvero di pur legittimi rappresentanti di interessi collettivi o diffusi .
buroc04 Come già illustrato , d' altra parte , il diritto di accesso non può trasformarsi - come nella fattispecie si vorrebbe - in un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi che , per quanto mossi da finalità di pubblico interesse , esulano dalle finalità della legge n. 241 / 90 e rientrano propriamente nella disciplina dei controlli ( cui possono essere di giovamento e di impulso , ma senza alcuna confusione , gli istituti partecipativi , previsti dalla legge sul procedimento ) .
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