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buroc02 ( 11G0077 ) ( GU n. 87 del 15-4-2011 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 4 giugno 2010 , n. 96 , recante disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009 e , in particolare , l' articolo 1 , commi 1 e 3 , e l' allegato B ; Vista la direttiva 2004 / 49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva
buroc02 Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi ; " ; c ) all' articolo 6 , comma 2 , sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di
buroc02 Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi ; " ; c ) all' articolo 6 , comma 2 , sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4 ) la lettera l ) è sostituita dalla seguente : " l ) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN
buroc02 modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4 ) la lettera l ) è sostituita dalla seguente : " l ) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell' infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate ; " ; 5 ) dopo la lettera r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione di particolari
buroc02 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4 ) la lettera l ) è sostituita dalla seguente : " l ) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell' infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate ; " ; 5 ) dopo la lettera r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto , compresi i veicoli storici " ; d ) all' articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le parole :
buroc02 siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell' infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate ; " ; 5 ) dopo la lettera r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto , compresi i veicoli storici " ; d ) all' articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le parole : " L' Agenzia pubblica annualmente trasmette " sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ; e ) all' articolo 8 , comma 2 , le parole : " fabbricante fornitore di servizi di manutenzione , " sono sostituite dalle seguenti :
buroc02 r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto , compresi i veicoli storici " ; d ) all' articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le parole : " L' Agenzia pubblica annualmente trasmette " sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ; e ) all' articolo 8 , comma 2 , le parole : " fabbricante fornitore di servizi di manutenzione , " sono sostituite dalle seguenti : " fabbricante , fornitore di servizi di manutenzione , " e le parole : " addetto alla manutenzione dei vagoni " sono sostituite dalla seguente : " detentore " ; f )
buroc02 sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ; e ) all' articolo 8 , comma 2 , le parole : " fabbricante fornitore di servizi di manutenzione , " sono sostituite dalle seguenti : " fabbricante , fornitore di servizi di manutenzione , " e le parole : " addetto alla manutenzione dei vagoni " sono sostituite dalla seguente : " detentore " ; f ) dopo l' articolo 9 è inserito il seguente : " Art .
buroc02 di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ; e ) all' articolo 8 , comma 2 , le parole : " fabbricante fornitore di servizi di manutenzione , " sono sostituite dalle seguenti : " fabbricante , fornitore di servizi di manutenzione , " e le parole : " addetto alla manutenzione dei vagoni " sono sostituite dalla seguente : " detentore " ; f ) dopo l' articolo 9 è inserito il seguente : " Art .
buroc02 4. Per i carri merci ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al comma 5. Il procedimento di riconoscimento è fondato su criteri di indipendenza , competenza e imparzialità .
buroc02 Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un' impresa ferroviaria o un gestore dell' infrastruttura , alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' Agenzia ferroviaria europea ( ERA ) di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE .
buroc02 8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe , identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : "
buroc02 il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza " ; 2 ) al comma 2 , la lettera b ) è sostituita dalla seguente : " b ) la certificazione che attesta l' accettazione delle misure adottate dall' impresa
buroc02 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza " ; 2 ) al comma 2 , la lettera b ) è sostituita dalla seguente : " b ) la certificazione che attesta l' accettazione delle misure adottate dall' impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione , in condizioni di sicurezza , dei suoi servizi sulla rete in questione .
buroc02 sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza " ; 2 ) al comma 2 , la lettera b ) è sostituita dalla seguente : " b ) la certificazione che attesta l' accettazione delle misure adottate dall' impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione , in condizioni di sicurezza , dei suoi servizi sulla rete in questione .
buroc02 Detti requisiti possono riguardare l' applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza , ivi comprese le norme per il funzionamento della rete , l' accettazione dei certificati del personale e l' autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall' impresa ferroviaria .
buroc02 La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall' impresa ferroviaria ai sensi dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è
buroc02 La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall' impresa ferroviaria ai sensi dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l' unificazione degli standard di sicurezza , dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza .
buroc02 La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall' impresa ferroviaria ai sensi dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l' unificazione degli standard di sicurezza , dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza .
buroc02 Sulle reti regionali , per le quali non risultano completati gli adeguamenti tecnologici di cui sopra , possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell' infrastruttura , o facenti parte della società che gestisce l' infrastruttura ; in tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 , n. 753 " ; m ) nell' allegato II il punto 17 è abrogato ; n ) nell' allegato III , al punto 2 , lettera c ) , le parole : " nelle norme nazionali di sicurezza di cui all' articolo 11 e all' allegato II ; " sono sostituite dalle seguenti : " nelle norme nazionali di
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