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Ci sono comunque dei limiti mensili massimi fissati e che l' importo dell' indennità non può superare (
dal
1 gennaio 2007 il limite è di 844,06 euro lordi mensili elevato a 1.014,48 euro lordi mensili per chi percepisce uno stipendio lordo mensile superiore a 1.826,07 euro ) .
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L' indennità di mobilità ha una durata maggiore rispetto ad esempio alla cassa integrazione ed è inoltre un beneficio per le aziende che vogliono assumere attingendo
dalle
liste di mobilità : così facendo le imprese infatti possono decidere di effettuare contratti a tempo determinato e avere sgravi contributivi , oltre a facilitare la ricollocazione dei lavoratori da un' azienda ad un' altra .
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Quando il lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato o viene cancellato
dalle
liste di mobilità o ancora raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia , l' erogazione dell' indennità viene sospesa ; anche in questo caso però , gli anni trascorsi in mobilità sono però considerati utili per l' accesso alla pensione .
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Se il lavoratore ha percepito tutte le giornate d' indennità spettanti , trova un nuovo lavoro , diventa titolare di pensione diretta o viene cancellato
dalle
liste di disoccupazione il trattamento si considera interrotto .
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Hanno diritto ad effettuare tale richiesta i lavoratori licenziati ( operai , impiegati o quadri con contratto a tempo indeterminato ; ne sono esclusi apprendisti , lavoratori con CFL , lavoratori con contratto a termine , lavoratori stagionali , dirigenti ) da imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti , oppure da imprese commerciali che occupino più di cinquanta dipendenti e che siano iscritti nelle liste di mobilità compilate
dai
centri per l' impiego , ovvero che abbiano un' anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi e che possano far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro .
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Il licenziamento va comunicato
dal
datore di lavoro , oltre che ai lavoratori interessati , anche ai sindacati e agli uffici provinciali , con la specifica dei dati dei lavoratori e delle motivazioni del licenziamento .
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A questo punto il lavoratore potrà inviare la domanda di indennità all' Inps e alla sezione circoscrizionale per l' impiego entro 68 giorni dal licenziamento ( se è presentata entro i primi sette giorni l' indennità decorrerà
dall'
ottavo giorno dal licenziamento , diversamente dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda ) .
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A questo punto il lavoratore potrà inviare la domanda di indennità all' Inps e alla sezione circoscrizionale per l' impiego entro 68 giorni dal licenziamento ( se è presentata entro i primi sette giorni l' indennità decorrerà dall' ottavo giorno dal licenziamento , diversamente
dal
quinto giorno successivo alla presentazione della domanda ) .
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Per regolare e porre rimedio a tale eventualità il nostro ordinamento prevede la cassa integrazione guadagni ( CIG ) , un istituto di legge che consiste in un contributo economico erogato
dall'
Inps ( Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ) in favore di quei lavoratori che , per diversi motivi , si trovano costretti a sospendere o ridurre la prestazione lavorativa .
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Le imprese , da parte loro , devono presentare la domanda di cassa integrazione all' Inps , entro 25 giorni
dalla
fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell' orario di lavoro .
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Effettuata la scelta l' azienda deve presentare la domanda ( dopo preventiva comunicazione al sindacato ) al ministero del Lavoro entro 25 giorni
dal
termine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell' orario di lavoro : la domanda deve indicare il programma di risanamento , ristrutturazione o riconversione dell' azienda e la situazione patrimoniale .
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A questo punto il lavoratore potrà inviare la domanda di indennità all' Inps e alla sezione circoscrizionale per l' impiego entro 68 giorni
dal
licenziamento ( se è presentata entro i primi sette giorni l' indennità decorrerà dall' ottavo giorno dal licenziamento , diversamente dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda ) .
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La domanda per la richiesta dell' indennità deve essere presentata all' Inps entro 68 giorni
dalla
cessazione del rapporto di lavoro .
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All' interno del testo normativo si stabilisce che il pagamento diretto da parte dell' Inps del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria avvenga contestualmente alla sua autorizzazione ( c. 1 ) , e che il termine ai fini della richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all' Inps per le sospensioni successive al 1 aprile 2009 è di venti i giorni
dall'
inizio della sospensione o della riduzione dell' orario di lavoro ( c.2 ) .
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A questo punto il lavoratore potrà inviare la domanda di indennità all' Inps e alla sezione circoscrizionale per l' impiego entro 68 giorni dal licenziamento ( se è presentata entro i primi sette giorni l' indennità decorrerà dall' ottavo giorno
dal
licenziamento , diversamente dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda ) .
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La domanda di concessione di tale trattamento , che può durare un massimo di un anno con possibilità di proroga , deve essere inoltrata
dall'
azienda all' ufficio Inps , per un periodo massimo di 12 mesi .
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L' entità di tale corrispettivo , pagata ogni mese
dall'
Inps , corrisponde , per il primo anno , al 100 % del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato appena prima del licenziamento .
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Ne hanno però diritto anche coloro che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non dipendenti né
dai
lavoratori stessi né dal datore di lavoro ( mancanza di lavoro , crisi di mercato ) .
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Ne hanno però diritto anche coloro che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non dipendenti né dai lavoratori stessi né
dal
datore di lavoro ( mancanza di lavoro , crisi di mercato ) .
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Lo strumento della cassa integrazione decade se il lavoratore non partecipa a corsi di riqualificazione professionale o di aggiornamento , non accetta offerte di lavoro migliori o simili a quella precedente , o ancora si rifiuta di svolgere attività lavorative di pubblica utilità offerte
dallo
Stato .
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