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Le disposizioni richiamate sopra riguardano : l' articolo 54 del Tuir , le plusvalenze patrimoniali , le quali ( II comma ) sono generalmente costituite
dalla
differenza fra il corrispettivo o l' indennizzo conseguito , al netto degli oneri accessori di diretta imputazione , e il costo non ammortizzato .
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( comma II-bis ) l' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 19 per cento ( in origine , prima della modificazione apportata
dall'
articolo 6 della legga 21 novembre 2000 n. 342 , del 27 per cento ) le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall' articolo 54 del Tuir ( I comma ) .
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( comma II-bis ) l' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 19 per cento ( in origine , prima della modificazione apportata dall' articolo 6 della legga 21 novembre 2000 n. 342 , del 27 per cento ) le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti
dall'
articolo 54 del Tuir ( I comma ) .
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Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni
dal
conferimento è invece disciplinata dagli articoli 81 , comma 1 , lettere c ) e c-bis ) , e 82 del testo unico , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse , nei termini sopra esposti .
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Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento è invece disciplinata
dagli
articoli 81 , comma 1 , lettere c ) e c-bis ) , e 82 del testo unico , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse , nei termini sopra esposti .
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Le disposizioni richiamate statuiscono ( articolo 81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse
dalle
azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio
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Determinazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni L' articolo 82 del Tuir stabilisce quindi che : le plusvalenze di cui alla lettera c ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza ,
dalle
plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera
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e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza ,
dalle
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate .
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del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e
dagli
altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate .
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Le plusvalenze indicate nelle lettere c ) , c-bis ) e c-ter ) dell' articolo 81 , I comma , sono costituite
dalla
differenza tra : il corrispettivo percepito ( ovvero ) la somma o il valore normale dei beni rimborsati ; e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione , aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione , compresa l' imposta di successione e donazione , con esclusione degli interessi passivi .
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Sono invece considerate collegate le società sulla quali un' altra società esercita un' influenza notevole , anche in base alla presunzione legale costituita
dalla
possibilità di esercizio , nell' assemblea ordinaria , di almeno un quinto dei voti , o di un decimo se la società ha azioni quotate in borsa .
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Restano in ogni caso esclusi i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati fuori
dall'
esercizio di imprese commerciali .
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Se il conferimento avviene nel corso del periodo di imposta : gli ammortamenti dei beni conferiti sono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all' esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l' inizio del periodo di imposta e la data di conferimento le spese di manutenzione e le altre previste
dall'
articolo 67 , VII comma , del Tuir , sostenute nell' esercizio di conferimento , sono deducibili nei limiti ivi previsti i fondi di previdenza , nonché quelli di trattamento di fine rapporto , costituiti dalla conferente , si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto di lavoro cui afferiscono gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi su cambi , relativi ai crediti conferiti , non sono trasferiti al soggetto conferitario , atteso che quest' ultimo provvederà a effettuare tale valutazione sui crediti trasferiti , a fine
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Se il conferimento avviene nel corso del periodo di imposta : gli ammortamenti dei beni conferiti sono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all' esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l' inizio del periodo di imposta e la data di conferimento le spese di manutenzione e le altre previste dall' articolo 67 , VII comma , del Tuir , sostenute nell' esercizio di conferimento , sono deducibili nei limiti ivi previsti i fondi di previdenza , nonché quelli di trattamento di fine rapporto , costituiti
dalla
conferente , si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto di lavoro cui afferiscono gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi su cambi , relativi ai crediti conferiti , non sono trasferiti al soggetto conferitario , atteso che quest' ultimo provvederà a effettuare tale valutazione sui crediti trasferiti , a fine esercizio , sulla base dell' articolo 71 del Tuir .
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Con riferimento alle valutazioni delle rimanenze , se ad esempio è stato adottato il criterio Lifo e nel corso dell' esercizio di conferimento sono state effettuate anche delle ordinarie operazioni di cessione , ai fini della individuazione del costo dei beni deve adottarsi un criterio di proporzionalità che tenga conto delle stratificazioni del magazzino evidenziate
dal
conferente .
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L' imposta sostitutiva Anche le plusvalenze derivanti
dai
conferimenti di aziende o di rami d' azienda possono essere affrancate attraverso il pagamento di un' imposta sostitutiva del 19 per cento , ai sensi degli articoli 1 e 3 del Dlgs 8 ottobre 1997 n. 358. Va però rammentato che l' articolo 4 , I comma , lettera m ) della legge 7 aprile 2003 n. 80 ( " Delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale " ) dispone espressamente l' abolizione " ...
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dell' imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 , e successive modificazioni , e della possibilità
dallo
stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell' imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione ; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 544 , al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma " [ ...
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dell' imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 , e successive modificazioni , e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell' imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione ; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti
dallo
stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 544 , al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma " [ ...
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dell' imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 , e successive modificazioni , e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell' imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione ; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e
dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 544 , al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma " [ ...
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dell' imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 , e successive modificazioni , e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell' imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione ; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 544 , al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata
dalla
riforma " [ ...
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