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stampa02 Riportiamo il testo diffuso dal Quirinale : Messaggio motivato con il quale il Presidente Napolitano ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sulla Legge recante : " Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti , di riorganizzazione di enti , di congedi , aspettative e permessi , di ammortizzatori sociali , di servizi per l' impiego , di incentivi all' occupazione , di apprendistato , di occupazione femminile , nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro " .
stampa02 Questa configurazione marcatamente eterogenea dell' atto normativo - che risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori
stampa02 Questa configurazione marcatamente eterogenea dell' atto normativo - che risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice
stampa02 Questa configurazione marcatamente eterogenea dell' atto normativo - che risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in
stampa02 Nel caso specifico l' esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro , mentre , ad esempio , la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l' esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti .
stampa02 Ciò premesso - con l' auspicio di una attenta riflessione sul modo in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi , specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità - sono indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale , attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori : temi sui quali - nell' esercizio del mio mandato - ho ritenuto di dover richiamare più volte l' attenzione delle istituzioni , delle parti sociali e dell' opinione pubblica .
stampa02 Intendo qui riferirmi specificamente all' articolo 31 che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro e all' articolo 20 relativo alla responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato .
stampa02 Entrambi questi princìpi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte Costituzionale .
stampa02 Questa linea giurisprudenziale , ripresa e sviluppata dalla Corte di Cassazione , ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi della garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto .
stampa02 Questa linea giurisprudenziale , ripresa e sviluppata dalla Corte di Cassazione , ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi della garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto .
stampa02 Ciò in analogia con quanto previsto dall' art .
stampa02 Del resto l' esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie sia " effettiva " risulta dalla stessa formulazione del comma 9 , che affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all' art .
stampa02 76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che peraltro non appare sufficiente , perché tali organi - anche a prescindere dalle incertezze sull' ambito dei relativi poteri , che scontano più generali difficoltà di " acclimatamento " dell' istituto - non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore , una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza .
stampa02 76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che peraltro non appare sufficiente , perché tali organi - anche a prescindere dalle incertezze sull' ambito dei relativi poteri , che scontano più generali difficoltà di " acclimatamento " dell' istituto - non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore , una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza .
stampa02 Ulteriori motivi di perplessità discendono dalla circostanza che , ai sensi della nuova formulazione dell' art .
stampa02 31 ( disposizione espressamente richiamata dal comma 9 dello stesso articolo ) la clausola compromissoria può ricomprendere anche la " richiesta di decidere secondo equità , nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento " .
stampa02 Perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego : in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princìpi di buon andamento , trasparenza ed imparzialità dell' azione amministrativa sanciti dall' art .
stampa02 E in effetti l' esigenza di una maggiore flessibilità risponde a sollecitazioni da tempo provenienti dal mondo dell' imprenditoria , alle quali le organizzazioni sindacali hanno mostrato responsabile attenzione guardando anche alla competitività del sistema produttivo nel mercato globale .
stampa02 Si tratta cioè di procedere ad adeguamenti normativi che vanno al di là della questione , pur rilevante , delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall' art .
stampa02 Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell' ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche in assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell' art .
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