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Sentenze Corte di giustizia ( del 20 / 11 / 2003 cause 307 / 01 e 212 / 01 ) INDICE 1. Premessa 2. Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia 3. Applicabilità in ambito nazionale dei principi enunciati
dalla
Corte di Giustizia 4. Art 10 , n. 18 ) , del DPR 26 ottobre 1972 , n. 633. Ambito di applicazione dell' esenzione .
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Criterio dello scopo principale della prestazione 5. Prestazioni di medicina legale 5.1 Riconoscimento cause di servizio 5.2 Prestazioni rese
dalle
commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità 5.3 Commissioni mediche locali patenti guida 6. Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia 7. Prestazioni del medico competente 8. Prestazioni di chirurgia estetica 9. Prestazioni intramoenia 1 ) Premessa L' art .
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Criterio dello scopo principale della prestazione 5. Prestazioni di medicina legale 5.1 Riconoscimento cause di servizio 5.2 Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità 5.3 Commissioni mediche locali patenti guida 6. Certificazioni rilasciate
dai
medici di famiglia 7. Prestazioni del medico competente 8. Prestazioni di chirurgia estetica 9. Prestazioni intramoenia 1 ) Premessa L' art .
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La disposizione deriva
dal
recepimento nella normativa nazionale di quanto previsto dall' art .
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13 , parte A , n. 1 , lett. c ) della sesta Direttiva ( direttiva 77 / 388 / CEE del 17 maggio 1977 ) che dispone che gli Stati membri esentano " le prestazioni mediche effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite
dagli
Stati membri interessati " .
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Alla luce della interpretazione fornita dall' Organo di giustizia comunitaria , si ritiene opportuno , con la presente circolare fornire chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese
dai
medici , allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all' interno dello Stato .
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3 ) Applicabilità in ambito nazionale dei principi enunciati
dalla
Corte di Giustizia .
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Tale sistema comporta che gli Stati membri hanno l' obbligo di uniformare i propri ordinamenti alle regole dettate
dalla
citata direttiva .
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In tale contesto , improntato a criteri di uniformità , è pertanto necessario applicare i principi interpretativi espressi
dalla
Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna , anche se pronunciate nei confronti di Stati diversi dall' Italia ; in caso contrario infatti , l' Italia , in considerazione degli obblighi assunti in ambito comunitario , si esporrebbe al rischio di procedure d' infrazione per violazione della sesta direttiva .
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Peraltro la generica formulazione di detta norma si presta alla soluzione ermeneutica offerta
dalla
Corte di giustizia in questione e non rende necessario l' intervento correttivo del legislatore nazionale .
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Al riguardo tenendo conto , in particolare , della nozione di " prestazione medica " elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso , l' ambito di applicazione dell' esenzione prevista
dal
citato art. 10 , n. 18 ) , va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi , cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare , mantenere o ristabilire la salute delle persone , comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia .
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In tal modo si evita di comprendere indistintamente nell' esenzione IVA tutte le estrinsecazioni delle professioni mediche e paramediche , ma si rende necessario individuare nell' ambito di tali professioni le prestazioni non riconducibili alla nozione di prestazioni mediche enucleata
dalla
Corte di Giustizia .
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Poiché l' interpretazione della Corte ha interessato i requisiti oggettivi che una prestazione medica o paramedica deve possedere per essere qualificata esente da IVA , non risulta in alcun modo intaccato il principio - che inerisce l' aspetto soggettivo - espresso
dalla
lettera c ) dell' art .
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10 , n. 18 ) , secondo cui , sotto il profilo soggettivo , la prestazione medica e paramedica può essere esente dall' IVA solo se resa
dai
soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell' art .
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99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati
dal
decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002. L' elemento di novità che deriva dal contesto delineato dai giudici comunitari , riguarda in particolare le prestazioni di natura certificativa e soprattutto le perizie mediche .
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99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002. L' elemento di novità che deriva
dal
contesto delineato dai giudici comunitari , riguarda in particolare le prestazioni di natura certificativa e soprattutto le perizie mediche .
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99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002. L' elemento di novità che deriva dal contesto delineato
dai
giudici comunitari , riguarda in particolare le prestazioni di natura certificativa e soprattutto le perizie mediche .
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Considerato che l' adozione di un criterio indefinito e talune volte non facilmente verificabile qual è " lo scopo principale della prestazione " può comportare conseguenze negative sul piano della corretta e uniforme applicazione dell' esenzione , al fine di limitare i dubbi interpretativi sorti in relazione ai molteplici quesiti prospettati
dai
contribuenti , si ritiene utile fornire una rassegna esemplificativa di fattispecie riconducibili o meno all' art .
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10 n. 18 ) del DPR 633 / 1972. 5 ) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse dall' esenzione le attività rese
dai
medici nell' ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l' esame fisico o in prelievi di sangue o nell' esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute .
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5.2 Prestazioni rese
dalle
commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità .
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