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L' ultima riforma ( attuata con il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 , n. 252 ) , in vigore
dal
1° gennaio 2007 , ha interessato le forme di previdenza per l' erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità
dal
reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere
dal
tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Dopo una breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari , si porrà l' attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia , tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore
dal
1° gennaio 2007. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria .
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Dopo una breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari , si porrà l' attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia , tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa
dagli
Istituti di previdenza obbligatoria .
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Esistono poi ulteriori forme pensionistiche complementari collettive quali i fondi istituiti o promossi
dalle
regioni .
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Nelle forme individuali , invece , l' adesione avviene su base individuale , a prescindere
dal
tipo di attività prestata e dall' esercizio o meno di attività lavorativa .
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Nelle forme individuali , invece , l' adesione avviene su base individuale , a prescindere dal tipo di attività prestata e
dall'
esercizio o meno di attività lavorativa .
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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste
dal
Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che
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Affinché le persone fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista
dallo
statuto del fondo pensione .
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La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente
dalla
stessa società che lo ha istituito .
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L' interesse degli aderenti è tutelato anche
dall'
organismo di sorveglianza .
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Il Decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce che l' adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto deve avvenire secondo criteri , modalità e tempi stabiliti
dal
Ministero dell' Economia di concerto con quello del Lavoro , sentita la COVIP .
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L' adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l' ambito dei destinatari è individuato
dagli
accordi o contratti aziendali o interaziendali .
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Le regole che disciplinano il rapporto con l' iscritto sono contenute , oltre che nella polizza assicurativa , in un apposito regolamento , redatto in base alle direttive della COVIP , e
dalla
stessa autorizzato , al fine di garantire all' aderente stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari .
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A partire
dal
primo versamento effettuato , il fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva , il termine scade dopo sei mesi
dall'
assunzione .
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La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata
dal
lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati al datore di lavoro .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare
dal
lavoratore e dal datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e
dal
datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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