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D.Lgs .
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30.12.1999 n. 506 , art. 1 , lett. t ) , con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.02.2000 ; Tenuto conto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 283 del 20.12.2006 , è stato approvato un nuovo regolamento che ha recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato
dal
Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito
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conto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 283 del 20.12.2006 , è stato approvato un nuovo regolamento che ha recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato dal Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa
dalla
duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si ritiene opportuno apportare al regolamento provinciale attualmente vigente modifiche in materia di : 2 ) L' imposta provinciale è dovuta , per ciascun veicolo , al momento della richiesta di ciascuna formalità .
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recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato dal Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e ,
dall'
altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si ritiene opportuno apportare al regolamento provinciale attualmente vigente modifiche in materia di : 2 ) L' imposta provinciale è dovuta , per ciascun veicolo , al momento della richiesta di ciascuna formalità .
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30 aprile 1992 n. 285. il soggetto nell' interesse del quale viene compiuta l' iscrizione trascrizione o l' annotazione presso il P.R.A. 1 ) L' imposta provinciale sulla formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto
dal
Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell ' imposta per tipo e potenza dei veicoli , ai sensi delle norme di legge vigenti .
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2 ) Le misure delle tariffe , di cui al comma precedente , sono stabilite
dal
Ministero delle Finanze con proprio decreto ; tali tariffe possono annualmente essere variate percentualmente fra il minimo pevisto dal Decreto Ministeriale ed il massimo previsto dalla legge .
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2 ) Le misure delle tariffe , di cui al comma precedente , sono stabilite dal Ministero delle Finanze con proprio decreto ; tali tariffe possono annualmente essere variate percentualmente fra il minimo pevisto
dal
Decreto Ministeriale ed il massimo previsto dalla legge .
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2 ) Le misure delle tariffe , di cui al comma precedente , sono stabilite dal Ministero delle Finanze con proprio decreto ; tali tariffe possono annualmente essere variate percentualmente fra il minimo pevisto dal Decreto Ministeriale ed il massimo previsto
dalla
legge .
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4 ) Le variazioni tariffarie annuali , in aumento o diminuzione , si riferiscono alle immatricolazioni effettuate e gli atti formati
dalla
loro decorrenza e , qualora esse siano deliberate con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal comma successivo , operano dalla data della notifica stessa e comunque , in applicazione dell' art .
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4 ) Le variazioni tariffarie annuali , in aumento o diminuzione , si riferiscono alle immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla loro decorrenza e , qualora esse siano deliberate con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista
dal
comma successivo , operano dalla data della notifica stessa e comunque , in applicazione dell' art .
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4 ) Le variazioni tariffarie annuali , in aumento o diminuzione , si riferiscono alle immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla loro decorrenza e , qualora esse siano deliberate con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal comma successivo , operano
dalla
data della notifica stessa e comunque , in applicazione dell' art .
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5 ) La Provincia notifica , entro 10 giorni
dalla
data di esecutività della delibera di approvazione delle tariffe , copia autentica della deliberazione delle misure dell' imposta al P.R.A. ed all' Ente incaricato della riscossione per gli adempimenti di competenza ( commi 3 e 4 , art. 56 , D.Lgs .
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f ) Gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e
dalle
loro sezioni o gestioni che esercitano , in conformità a disposizioni legislative , statutarie o amministrative , il credito a medio e lungo termine ( Art .
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g ) Le operazioni effettuate
dalle
associazioni di volontariato , diverse dalle successioni e dalle donazioni ( Art .
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g ) Le operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato , diverse
dalle
successioni e dalle donazioni ( Art .
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g ) Le operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato , diverse dalle successioni e
dalle
donazioni ( Art .
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j ) Gli atti di trasferimento , effettuati dai comuni ,
dalle
province e dai consorzi , fra tali enti , a favore di aziende speciali o di società di capitali ( articolo Art .
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m ) Si applica inoltre qualsiasi altra esenzione prevista
dalla
Legge .
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Si precisa che : Nella dizione di " handicap sensoriali " da ricomprendersi nell' agevolazione si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti , così come individuati
dall'
art .
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1 comma 2 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e
dalla
circolare dell' Agenzia delle Entrate 30 / 07 / 2001 n. 72. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica .
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