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econo02 alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n. 223 ( o della legge di conversione ) , non siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai sensi dell' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001. Sono questi i significativi chiarimenti contenuti nella circolare n. 28 / E del 4 agosto 2006 dell' Agenzia delle entrate , a commento della disposizione introdotta dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto legge 4 luglio 2006 , n. 223 , come convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n. 248(1 ) ( di seguito , decreto ) .
econo02 siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai sensi dell' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001. Sono questi i significativi chiarimenti contenuti nella circolare n. 28 / E del 4 agosto 2006 dell' Agenzia delle entrate , a commento della disposizione introdotta dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto legge 4 luglio 2006 , n. 223 , come convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n. 248(1 ) ( di seguito , decreto ) .
econo02 Dunque , in linea generale , la rideterminazione dell' acconto Ires / Irap , calcolato con il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 Va ricordato , in via preliminare , che , a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2006 , la percentuale dell' acconto Ires è fissata nella misura del 100 per cento ( idem per l' Irap ) e che a tal fine è necessario " puntare " alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L' acconto va versato in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata ( entro il giorno 20(2 ) del sesto mese successivo a
econo02 Dunque , per applicare la disposizione in esame , i soggetti di cui all' articolo 73 del Tuir sono tenuti a effettuare una vera e propria riliquidazione dell' Ires ( e dell' Irap ) emergente dal modello Unico 2006 , prendendo le mosse dalla ( presumibile ) maggiore base imponibile scaturente dall' applicazione delle disposizioni contenute nel decreto .
econo02 Dunque , per applicare la disposizione in esame , i soggetti di cui all' articolo 73 del Tuir sono tenuti a effettuare una vera e propria riliquidazione dell' Ires ( e dell' Irap ) emergente dal modello Unico 2006 , prendendo le mosse dalla ( presumibile ) maggiore base imponibile scaturente dall' applicazione delle disposizioni contenute nel decreto .
econo02 Dunque , per applicare la disposizione in esame , i soggetti di cui all' articolo 73 del Tuir sono tenuti a effettuare una vera e propria riliquidazione dell' Ires ( e dell' Irap ) emergente dal modello Unico 2006 , prendendo le mosse dalla ( presumibile ) maggiore base imponibile scaturente dall' applicazione delle disposizioni contenute nel decreto .
econo02 La posizione dell' Agenzia Va innanzi tutto ricordato che , in sede di conversione , la disposizione originaria , contenuta nell' articolo 36 , comma 34 , del citato decreto , è stata modificata , con particolare riferimento all' esigenza di sgombrare il campo dalle inevitabili incertezze palesabili in materia di acconto Irap .
econo02 Dunque , in base alla versione definitiva del provvedimento in esame(3 ) , i soggetti di cui all' articolo 73 del Tuir sono tenuti a rideterminare anche l' acconto Irap , ed è appena il caso di sottolineare che , anche a tali fini , rimangono fuori dall' ambito applicativo della disposizione in esame i soggetti Irpef e le società di persone di cui all' articolo 5 del Tuir .
econo02 Con la circolare 4 agosto 2006 , n. 28 / E , l' Agenzia delle entrate ha chiarito che , ai fini di quanto stabilito dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto , in linea generale la scadenza di novembre si presta a essere il punto di riferimento naturale per il conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di acconto dai soggetti Ires .
econo02 Con la circolare 4 agosto 2006 , n. 28 / E , l' Agenzia delle entrate ha chiarito che , ai fini di quanto stabilito dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto , in linea generale la scadenza di novembre si presta a essere il punto di riferimento naturale per il conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di acconto dai soggetti Ires .
econo02 Esempio Una società per azioni con periodo d' imposta coincidente con l' anno solare ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001 , posticipando il versamento dell' Ires e dell' Irap dovute a titolo di saldo 2005 e di acconto 2006 al 20 luglio 2006 , applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento .
econo02 Pur essendo il versamento concretamente effettuato in data successiva all' entrata in vigore del decreto in esame ( e cioè il 4 luglio 2006 ) , il contribuente non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il decreto ancora non era in vigore ( e cioè al 20 giugno 2006
econo02 Le eccezioni L' Agenzia delle entrate ha poi opportunamente ricordato che , per alcuni soggetti , l' obbligo di effettuare la rideterminazione dell' acconto dovuto opera sin dalla scadenza della prima rata .
econo02 Va poi considerata la posizione di quei contribuenti che , in base a disposizioni di legge , approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio , per i quali la scadenza è rappresentata dal giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto e per i quali , tuttavia , se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell' esercizio , il versamento deve , comunque , essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato .
econo02 Va poi considerata la posizione di quei contribuenti che , in base a disposizioni di legge , approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio , per i quali la scadenza è rappresentata dal giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto e per i quali , tuttavia , se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell' esercizio , il versamento deve , comunque , essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato .
econo02 Va poi considerata la posizione di quei contribuenti che , in base a disposizioni di legge , approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio , per i quali la scadenza è rappresentata dal giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto e per i quali , tuttavia , se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell' esercizio , il versamento deve , comunque , essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato .
econo02 In tali casi , ai fini Ires , l' acconto potrebbe dover essere rideterminato e così versato per il 40 per cento già a partire dalla prima rata .
econo02 L' Agenzia delle entrate ha chiarito che , in tale ipotesi , la società in esame è tenuta a rideterminare e a versare l' acconto Ires applicando le disposizioni introdotte dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto in esame , già a partire dalla prima rata di acconto , e cioè entro la scadenza del 20 luglio .
econo02 L' Agenzia delle entrate ha chiarito che , in tale ipotesi , la società in esame è tenuta a rideterminare e a versare l' acconto Ires applicando le disposizioni introdotte dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto in esame , già a partire dalla prima rata di acconto , e cioè entro la scadenza del 20 luglio .
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