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econo34 La scissione societaria , dunque , per la particolare attitudine a un utilizzo strumentale , motivato dal conseguimento di indebiti risparmi d' imposta , ispira , infatti , il contenuto della norma antielusiva generale , recata dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la quale , ai primi due commi , prevede testualmente : 1 ) Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti , i fatti e i negozi , anche collegati tra loro , privi di valide ragioni economiche , diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d' imposte o rimborsi altrimenti indebiti .
econo34 Osserva il Comitato che l' operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
econo34 Da ciò deriva che l' operazione possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
econo34 Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
econo34 Il parere del Comitato consultivo conferma l' orientamento giurisprudenziale consolidato e il parere reso dall' Agenzia delle entrate in prima istanza nel ribadire che le operazioni societarie di scissione , anche non proporzionale , sono operazioni fiscalmente neutrali e si caratterizzano come operazioni di riorganizzazione aziendale , a condizione che non vengano strumentalmente utilizzate per conseguire indebiti vantaggi tributari .
econo34 In virtù di tale disposizione , dunque , atti , fatti e negozi , anche collegati tra loro , posti in essere nell' ambito di operazioni di riorganizzazione societaria e di altre specifiche operazioni tassativamente individuate , privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti posti dall' ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d' imposta o indebiti rimborsi , vengono resi inopponibili all' Amministrazione finanziaria che può disconoscerne i vantaggi tributari conseguiti , pur rimanendo validi tra le parti e nei confronti di altri soggetti terzi .
econo34 La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
econo34 Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
econo34 La scissione societaria , dunque , per la particolare attitudine a un utilizzo strumentale , motivato dal conseguimento di indebiti risparmi d' imposta , ispira , infatti , il contenuto della norma antielusiva generale , recata dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la quale , ai primi due commi , prevede testualmente : 1 ) Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti , i fatti e i negozi , anche collegati tra loro , privi di valide ragioni economiche , diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d' imposte o rimborsi altrimenti indebiti .
econo34 In sostanza , l' elusività dell' operazione di scissione totale non proporzionale deve essere limitata a quelle ipotesi contrarie alla ratio del legislatore e , dunque , allorquando : la scissione sia volta a creare dei " meri contenitori " di beni sotto forma di società beneficiarie che non svolgono alcuna attività d' impresa , al fine di celare un' assegnazione ai soci la scissione sia volta alla successiva vendita delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche , al fine di evitare la tassazione in capo alla società della plusvalenza sui beni ( o del ricavo derivante dall' alienazione del bene stesso , se questo costituisce bene merce ) , beneficiando della meno onerosa imposizione sul capital gain .
econo34 La scissione societaria , dunque , per la particolare attitudine a un utilizzo strumentale , motivato dal conseguimento di indebiti risparmi d' imposta , ispira , infatti , il contenuto della norma antielusiva generale , recata dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la quale , ai primi due commi , prevede testualmente : 1 ) Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti , i fatti e i negozi , anche collegati tra loro , privi di valide ragioni economiche , diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d' imposte o rimborsi altrimenti indebiti .
econo34 Detti conguagli in danaro sconteranno la ritenuta d' imposta definitiva del 12,50 per cento trattandosi di partecipazioni " non qualificate " , mentre dall' operazione di scissione non emergerà tassazione alcuna .
econo34 In questa ipotesi , infatti , qualora anche una delle società risultanti dalla scissione venisse privata di operatività , risultando un mero " contenitore " dei beni trasferiti , il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi , prevista sulla base del valore normale dei medesimi cespiti , ai sensi dell' art .
econo34 Osserva il Comitato che l' operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
econo34 Da ciò deriva che l' operazione possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
econo34 Di fatto , l' attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere l' operazione straordinaria , l' immobile era di proprietà e , a seguito della scissione , l' immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
econo34 Al fine di porre in essere l' operazione di scissione societaria parziale , i soci hanno preso a base la perizia di stima redatta in data 2 novembre 2005 , dalla quale emerge un valore dell' azienda di 2 milioni e 380-mila euro complessivi , di cui un terzo da attribuire al ramo aziendale di affittacamere .
econo34 Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
econo34 Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
econo34 Nella fattispecie rappresentata , l' operazione di scissione non proporzionale prospettata appare essenzialmente rispondere alla volontà di alcuni soci di fuoriuscire dalla compagine sociale .
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