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econo02 Dunque , per applicare la disposizione in esame , i soggetti di cui all' articolo 73 del Tuir sono tenuti a effettuare una vera e propria riliquidazione dell' Ires ( e dell' Irap ) emergente dal modello Unico 2006 , prendendo le mosse dalla ( presumibile ) maggiore base imponibile scaturente dall' applicazione delle disposizioni contenute nel decreto .
econo02 Dunque , in linea generale , la rideterminazione dell' acconto Ires / Irap , calcolato con il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 Va poi considerata la posizione di quei contribuenti che , in base a disposizioni di legge , approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio , per i quali la scadenza è rappresentata dal giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto e per i quali , tuttavia , se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell' esercizio , il versamento deve , comunque , essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato .
econo02 Va poi considerata la posizione di quei contribuenti che , in base a disposizioni di legge , approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio , per i quali la scadenza è rappresentata dal giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto e per i quali , tuttavia , se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell' esercizio , il versamento deve , comunque , essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato .
econo02 4 ) Articolo 17 del Dpr 7 dicembre 2001 , n. 435 , come sostituito dall' articolo 2 del Dl 15 aprile 2002 , n. 63 , convertito , con modificazioni , dalla legge 15 giugno 2002 , n. 112. 5 ) Tali considerazioni valgono anche in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2006 , in quanto per il versamento rileva comunque la data del 20 luglio .
econo02 Peraltro , non va dimenticato che l' acconto dovuto ai fini Ires ( e Irap ) per il periodo d' imposta 2006 va calcolato assumendo , come imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni normative contenute nell' articolo 5-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005 , n. 203 , convertito , con modificazioni , dalla legge 2 dicembre 2005 , n. 248 ( " dividend washing " ) .
econo02 siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai sensi dell' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001. Sono questi i significativi chiarimenti contenuti nella circolare n. 28 / E del 4 agosto 2006 dell' Agenzia delle entrate , a commento della disposizione introdotta dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto legge 4 luglio 2006 , n. 223 , come convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n. 248(1 ) ( di seguito , decreto ) .
econo02 6 ) La proroga di agosto dei versamenti è stata disposta con il Dpcm del 28 luglio 2006 , in G.U. 31 luglio 2006 , n. 176. 7 ) Le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 agosto 2006 , n. 248 , esplicano efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ( 11 agosto 2006 ) .
econo02 Pur essendo il versamento concretamente effettuato in data successiva all' entrata in vigore del decreto in esame ( e cioè il 4 luglio 2006 ) , il contribuente non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il decreto ancora non era in vigore ( e cioè al 20 giugno 2006
econo02 In tali casi , ai fini Ires , l' acconto potrebbe dover essere rideterminato e così versato per il 40 per cento già a partire dalla prima rata .
econo02 L' Agenzia delle entrate ha chiarito che , in tale ipotesi , la società in esame è tenuta a rideterminare e a versare l' acconto Ires applicando le disposizioni introdotte dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto in esame , già a partire dalla prima rata di acconto , e cioè entro la scadenza del 20 luglio .
econo02 Le eccezioni L' Agenzia delle entrate ha poi opportunamente ricordato che , per alcuni soggetti , l' obbligo di effettuare la rideterminazione dell' acconto dovuto opera sin dalla scadenza della prima rata .
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