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Si ritiene , inoltre , che i diritti partecipativi degli interessati debbano essere contemperati con le norme a tutela della riservatezza commerciale : a tal fine , si ritiene necessario che le autorità intraprendano specifiche azioni volte a rendere edotti i privati proponenti delle facoltà concesse dall' articolo 5 comma 4 della l.r. 40 / 1998 , riprese
dall'
articolo 9 , comma 4 del d. lgs .
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152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere
dalla
pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
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Pertanto , in considerazione del fatto che tutta la documentazione è comunque a disposizione del pubblico presso le autorità competenti , che allo scopo già la legge regionale ha istituito un apposito ufficio con la finalità di consentire la partecipazione dei cittadini al procedimento e che il decreto legislativo ha ulteriormente incrementato le garanzie partecipative disponendo il deposito integrale del progetto presso ogni comune interessato
dall'
opera , si reputa che attenga alla discrezionalità delle autorità competenti la scelta della documentazione istruttoria da diffondere sul proprio sito istituzionale .
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152 / 2006 dispone testualmente : " 1. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto , entro dodici mesi
dall'
entrata in vigore .
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In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere
dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
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152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata
dalla
sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
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Relativamente alla pubblicazione dell' avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati , si ritiene compatibile con la normativa nazionale il mantenimento dell' adempimento in capo all' autorità competente che , oltre a provvedere nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste , come disposto
dall'
articolo 10 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 , disporrà la pubblicazione di analogo avviso anche presso l' albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati , come richiesto dall' articolo 20 , comma 2 del d. lgs .
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Relativamente alla pubblicazione dell' avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati , si ritiene compatibile con la normativa nazionale il mantenimento dell' adempimento in capo all' autorità competente che , oltre a provvedere nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste , come disposto dall' articolo 10 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 , disporrà la pubblicazione di analogo avviso anche presso l' albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati , come richiesto
dall'
articolo 20 , comma 2 del d. lgs .
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152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista
dall'
articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
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152 / 2006. Conseguentemente , con riferimento alla sola organizzazione regionale , la pubblicazione dell' avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte continuerà ad avvenire a cura dell' autorità competente , contrariamente a quanto disposto
dall'
art .
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152 / 2006 dispone testualmente : " 1. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto , entro dodici mesi
dall'
entrata in vigore .
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152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi
dalla
pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
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152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto
dal
decreto legislativo .
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152 / 2006 che pone l' adempimento in capo al proponente , in considerazione del fatto che la pubblicazione prevista dalla l.r. 40 / 1998 assolve anche alla finalità di legge di comunicazione di avvio del procedimento , adempimento previsto
dagli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 , n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi ) .
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10 , comma 3 , della l.r. 40 / 1998 , laddove dispone che il progetto sia da ritenersi escluso
dalla
fase di valutazione , in assenza di pronuncia dell' autorità competente nei termini previsti .
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La disposizione del decreto legislativo che impone la diffusione delle informazioni attinenti al procedimento non esonera infatti l' Amministrazione
dall'
osservanza dei principi generali di necessità , pertinenza e non eccedenza , soprattutto in relazione a quei procedimenti che necessitano di particolari cautele nella diffusione delle soluzioni progettuali ( ad es .
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3 aprile 2006 , n. 152 , come modificato
dal
d. lgs .
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152 / 2006 ) In ordine alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale , in virtù di quanto disposto
dall'
articolo 21 del d. lgs .
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In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto
dall'
art .
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In tali casi , infatti , conformemente a quanto disposto
dall'
articolo 29 , comma 4 del d. lgs .
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