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A questo proposito , va rilevato che competente per qualsiasi contestazione , avente a oggetto i provvedimenti assunti
dagli
uffici comunali in materia , è il Tribunale Amministrativo Regionale .
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L' altro aspetto cui le imprese appaltatrici , prima di fatturare con aliquota ridotta al 4 % , devono prestare la massima attenzione , riguarda la congruenza dei requisiti soggettivi attestati
dal
dichiarante in base ai lavori effettuati .
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Ciò risulta confermato
dal
comma 2 della stessa tariffa il quale , nel prevedere che le dichiarazioni relative al possesso dei suddetti requisiti possano essere rese oltre che nell' atto di acquisto , anche in sede di contratto preliminare , ( consentendo pertanto l' applicazione dell' aliquota IVA del 4 % già in tale sede ) , richiede comunque che esse debbano essere riferite al momento in cui si realizza l' effetto traslativo del contratto .
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Per tale motivo è bene che le imprese richiedano copia del permesso di costruire
dal
quale è possibile evincere il tipo d' immobile che il committente ha dichiarato di volere costruire .
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26 , contempera l' esigenza di dare rilievo fiscale alle vicende contrattuali determinate
dalla
volontà delle parti , o ad errori commessi in sede di fatturazione , con quella di dare certezza alla pretesa tributaria .
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In questo caso sarà sufficiente ottenere una copia del permesso di costruire che deve coincidere con quanto dichiarato
dal
committtente e soprattutto , deve esserci una rispondenza dei lavori commissionati con quelli in essa indicati .
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Anche in questo caso una discrasia tra i dati in possesso del commissionario e quanto dichiarato
dal
committente impongono al primo , se non a proprio rischio , di non fatturare con aliquota ridotta al 4 % , a nulla valendo eventuali " dichiarazioni " di esenzione da responsabilità rilasciate dal secondo .
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Come ha precisato il Ministero con la circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E qualora la mendacità della " dichiarazione " resa in sede di contratto preliminare sia determinata da eventi successivi , non dipendenti
dalla
volontà dell' acquirente , gli uffici non devono procedere nell' applicazione delle sanzioni .
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26 , infatti , è circoscritto alle ipotesi in cui vi è una " dichiarazione di nullità , annullamento , revoca , risoluzione , rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell' applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente " , ipotesi queste ben diverse
dalla
fattispecie in questione .
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Si ricorda che il cambio di residenza assume efficacia
dal
giorno in cui l' interessato presenta la domanda e non dal momento in cui essa viene accolta .
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La rettifica dell' imposta cui si riferisce il quesito in esame esula
dalla
citata previsione normativa in quanto non si ricollega a variazioni negli elementi contrattuali né ad errori di fatturazione atteso che , al momento della stipula del contratto preliminare , l' imposta è stata correttamente applicata nella misura del 10 % .
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Ovviamente , è appena il caso di segnalare che il cedente , nel caso non dia seguito tempestivamente ( cioè nello stesso giorno ) alla richiesta fatta
dal
cessionario per le variazioni in aumento , sarà responsabile e , dunque , sanzionabile , per l' imposta non versata .
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In quella occasione , tuttavia , l' Amministrazione non aveva chiarito come la rettifica potesse essere operata oltre il termine dei 365 giorni
dall'
effettuazione dell' operazione , ritenendosi operante il comma 3 del citato art. 26. A questo riguardo parte della dottrina aveva giustamente sottolineato come la rettifica in questione non potesse essere ricondotta alle fattispecie per le quali ricorre il limite temporale di un anno .
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Si è già detto che nel caso in cui l' acquirente renda una " dichiarazione " mendace e / o nell' ipotesi in cui non fissi la residenza nello stesso Comune ove è ubicato l' immobile nel termine di un anno e mezzo
dal
rogito notarile , l' Ufficio delle Entrate territorialmente competente provvede al recupero , nei confronti dell' acquirente , dell' imposta e delle sanzioni .
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Si ricorda che il cambio di residenza assume efficacia dal giorno in cui l' interessato presenta la domanda e non
dal
momento in cui essa viene accolta .
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5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio o da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa
dalla
nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso dei requisiti " prima casa " .
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In considerazione della particolare ratio , strettamente connessa all' applicazione del beneficio prima casa , che presiede alla possibilità di operare le variazione in diminuzione nell' ipotesi in esame , deve ritenersi che detta variazione possa essere effettuata a prescindere
dal
tempo trascorso tra il pagamento dell' acconto e la stipula dell' atto definitivo di acquisto " .
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In simili fattispecie dunque il cedente , al momento del rogito , deve provvedere a eseguire la relativa variazione prevista
dall'
art .
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69 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 - legge 21 novembre 2000 , n. 342 - con la quale il legislatore ha riconosciuto ai beneficiari di attribuzioni gratuite ( successione e donazione ) di unità abitative che abbiano i requisiti " prima casa " previsti
dalla
richiamata nota II-bis , l' applicazione delle imposte ipotecarie e catastali ( diversamente da scontarsi con l' aliquota proporzionale del 3 % complessivo ) ognuna nella misura fissa di 129,11 euro .
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A tali insicurezze operative è stata data una risposta dal Ministero delle Finanze soltanto con la risoluzione ministeriale 7 dicembre 2000 , n. 187 / E , nella quale si afferma che : " nelle ipotesi di variazione sopra descritte il limite temporale , previsto
dall'
art .
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