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2. Sino alla data di cui al comma 1 , l' autorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all' irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dall'
articolo 54 del D.Lgs .
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152 / 1999 , modificato
dall'
articolo 7 , comma 1 del D.Lgs .
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258 / 2000 , sono assimilate alle acque reflue domestiche , a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta : a ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all' attività di caseificazione esercitata , anche in forma cooperativa , da aziende agricole che procedano , con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale , alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente
dall'
attività zootecnica esercitata dall' azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno ; b ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno .
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regionale 26 aprile 2000 , n. 44 ( Disposizioni normative per l' attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'
inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ) .
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4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge , si applicano le disposizioni della l.r. 13 / 1990 , da ultimo modificata
dalla
legge regionale 3 luglio 1996 , n. 37. ( Dichiarazione d' urgenza ) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo sua sul ufficiale Regione .
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alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque
dall'
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ) .
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agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato
dai
nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ) .
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152 / 1999 e delle normative
dallo
stesso modificate o integrate sono emanati regolamenti nelle materie indicate nell' Allegato B in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
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152 / 1999 , modificato
dall'
articolo 21 , comma 1 del D.Lgs .
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B. ( Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque
dall'
inquinamento ) 1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000 , n. 44 ( Disposizioni normative per l' attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate
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inquinamento ) 1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000 , n. 44 ( Disposizioni normative per l' attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate
dal
decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali
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6. Interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri
dalla
sponda di fiumi , laghi , stagni e lagune ( articolo 41 del D.Lgs .
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258 / 2000 , dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all' Allegato A , punto 1 , non trovano applicazione nell' ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili indicate
dagli
stessi regolamenti .
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4. Per quanto non diversamente disposto
dalla
presente legge , si applicano le disposizioni della l.r. 13 / 1990 , da ultimo modificata dalla legge regionale 3 luglio 1996 , n. 37. ( Dichiarazione d' urgenza ) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo sua sul ufficiale Regione .
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In caso di scarico in corpi idrici superficiali , le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilità di cui all' Allegato 2 , tabella 2-IV della legge regionale 26 marzo 1990 , n. 13 ( Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili ) , modificato
dalla
legge regionale 21 dicembre 1994 , n. 66. Lo scarico sul suolo è ammesso secondo prescrizioni stabilite nell' atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti .
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258 / 2000 ,
dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all' Allegato A , punto 1 , non trovano applicazione nell' ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili indicate dagli stessi regolamenti .
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258 / 2000 , sono assimilate alle acque reflue domestiche , a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta : a ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all' attività di caseificazione esercitata , anche in forma cooperativa , da aziende agricole che procedano , con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale , alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall' attività zootecnica esercitata dall' azienda stessa oppure
dalle
aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno ; b ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno .
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152 / 1999 sono introitati in appositi capitoli di bilancio degli enti irrogatori e sono utilizzati
dai
medesimi per la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dell' inquinamento dei corpi idrici .
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152 / 1999 , sostituito
dall'
articolo 9 , comma 2 del D.Lgs .
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B. ( Disposizioni transitorie in materia di competenze previste
dalla
normativa di tutela delle acque dall' inquinamento ) 1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000 , n. 44 ( Disposizioni normative per l' attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l'
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