econo39 |
Di conseguenza l' apportionment citato
dall'
Ocse non dovrebbe comunque coincidere con il cosiddetto " global formulary approach " esplicitamente rigettato anche dal capitolo III delle direttive sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali .
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L' attività economica transfrontaliera in particolare è ostacolata dagli elevati costi di conformità , dalle problematiche in materia di prezzi di trasferimento ,
dalle
operazioni di business resctucturing e dai diversi casi di doppia imposizione .
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Di conseguenza l' apportionment citato dall' Ocse non dovrebbe comunque coincidere con il cosiddetto " global formulary approach " esplicitamente rigettato anche
dal
capitolo III delle direttive sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali .
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L' attività economica transfrontaliera in particolare è ostacolata dagli elevati costi di conformità ,
dalle
problematiche in materia di prezzi di trasferimento , dalle operazioni di business resctucturing e dai diversi casi di doppia imposizione .
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Occorre però evidenziare che sin
dai
primi documenti di lavoro redatti dal " Ccctb Working Group " e dedicati alla analisi delle implicazioni internazionali che derivano dalla implementazione di una base imponibile consolidata comune , appare critico il mancato coordinamento del principio ispiratore dell' allocazione ( la ripartizione in base a formule predeterminate ) con l ' " arm's lenght principle " e il " functionally separate entity approach " elaborati in sede Ocse .
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In tal caso è opportuno che venga chiaramente data un definizione comune di stabile organizzazione tra gli Stati aderenti alla Ccctb , che sembra anch'essa poter essere mutuata
dall'
articolo 5 del Modello di Convenzione Ocse .
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Per rendere pienamente efficace il sistema della ripartizione in una prospettiva di lungo termine , una alternativa finora presa in considerazione
dal
Ccctb Working Group , è consistita nella rinegoziazione da parte degli Stati membri del contenuto dell' articolo 7 del Modello Ocse trasposto nelle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dagli Stati membri con i Paesi terzi .
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Inoltre , con questo sistema si genererebbe ulteriore incertezza ogniqualvolta più Stati membri fossero coinvolti nella ripartizione della base imponibile del soggetto comunitario che svolge attività worldwide ( oltre che pan-europea ) e venisse accordato un credito d' imposta
dal
solo Stato membro in cui il soggetto è residente .
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Il Ccctb Working Group ha infine riconosciuto il principio di libera concorrenza quale unica soluzione compatibile con la trama delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
dai
Paesi membri sulla scorta del Modello di Convenzione fiscale Ocse .
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L' attività economica transfrontaliera in particolare è ostacolata
dagli
elevati costi di conformità , dalle problematiche in materia di prezzi di trasferimento , dalle operazioni di business resctucturing e dai diversi casi di doppia imposizione .
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Nel luglio 2004 la Commissione europea ha pubblicato due cosiddetti " Non-Paper " , presentati al Consiglio informale Ecofin del 10-11 settembre 2004
dal
titolo " Una base imponibile comune consolidata UE per le società " e " Tassazione dello Stato di residenza e piccole e medie imprese " .
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L' attività economica transfrontaliera in particolare è ostacolata dagli elevati costi di conformità , dalle problematiche in materia di prezzi di trasferimento , dalle operazioni di business resctucturing e
dai
diversi casi di doppia imposizione .
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In realtà , il Modello di Convenzione al paragrafo 4 dell' articolo 7 sostiene la possibilità per uno Stato contraente di utilizzare il metodo della ripartizione dei profitti complessivi nelle varie parti che compongono l' impresa , soltanto nel caso in cui in detto Stato il metodo rappresenti già una prassi consolidata ( nel senso che il metodo sia pacificamente accettato sia
dalla
amministrazione fiscale che dai contribuenti ) .
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econo39 |
Atteso che la ripartizione degli utili complessivi prevista
dalla
Ccctb non è un metodo che , di regola , genererà un risultato conforme al principio di libera concorrenza , al contrario , come è noto , quest' ultimo rappresenta un imprescindibile riferimento nel Modello di Convenzione fiscale Ocse ( contenuto nel paragrafo 2 dell' articolo 7 ) per attribuire i profitti alle stabili organizzazioni e la cui enunciazione ufficiale si trova nel paragrafo 1 dell' articolo 9 del modello medesimo .
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In realtà , il Modello di Convenzione al paragrafo 4 dell' articolo 7 sostiene la possibilità per uno Stato contraente di utilizzare il metodo della ripartizione dei profitti complessivi nelle varie parti che compongono l' impresa , soltanto nel caso in cui in detto Stato il metodo rappresenti già una prassi consolidata ( nel senso che il metodo sia pacificamente accettato sia dalla amministrazione fiscale che
dai
contribuenti ) .
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Occorre però evidenziare che sin dai primi documenti di lavoro redatti
dal
" Ccctb Working Group " e dedicati alla analisi delle implicazioni internazionali che derivano dalla implementazione di una base imponibile consolidata comune , appare critico il mancato coordinamento del principio ispiratore dell' allocazione ( la ripartizione in base a formule predeterminate ) con l ' " arm's lenght principle " e il " functionally separate entity approach " elaborati in sede Ocse .
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Per rendere pienamente efficace il sistema della ripartizione in una prospettiva di lungo termine , una alternativa finora presa in considerazione dal Ccctb Working Group , è consistita nella rinegoziazione da parte degli Stati membri del contenuto dell' articolo 7 del Modello Ocse trasposto nelle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte
dagli
Stati membri con i Paesi terzi .
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Occorre però evidenziare che sin dai primi documenti di lavoro redatti dal " Ccctb Working Group " e dedicati alla analisi delle implicazioni internazionali che derivano
dalla
implementazione di una base imponibile consolidata comune , appare critico il mancato coordinamento del principio ispiratore dell' allocazione ( la ripartizione in base a formule predeterminate ) con l ' " arm's lenght principle " e il " functionally separate entity approach " elaborati in sede Ocse .
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Ciò non di meno , lo Stato membro in cui la So è locata presumibilmente non potrà tassare un ammontare maggiore di quello che scaturisce
dall'
applicazione del principio di libera concorrenza .
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Certamente potrebbe essere ripartito anche il credito d' imposta , tramite , ad esempio , l' utilizzo della stessa formula impiegata per la ripartizione della base consolidata comune , pur tuttavia dovendo osservare che la ripartizione potrà non coincidere con l' ammontare del credito che ogni Stato membro avrebbe concesso in relazione alla propria
dall'
aliquota fiscale .
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