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Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno (
dal
27 ottobre al 27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all' audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
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Da ciò consegue che l' accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142 , facendo prova , il verbale in questione , fino a querela di falso , dell' effettuazione di tali rilievi , e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria , che può essere data ,
dall'
opponente , in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi , da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto .
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Fra tali elementi ben può annoverarsi anche l' acquisizione della fotografia ( che presuppone l' attività dello sviluppo e della stampa del negativo ) , la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità , quand'anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti preposti al funzionamento dell' apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo ,
dal
quale peraltro decorre il termine per la contestazione fissato dall' art .
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Una volta esclusa la possibilità di controvertere - in questa sede - del diritto al risarcimento del danno , va esaminato il primo motivo di ricorso , riguardante la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente , sia per la mancata audizione dell' interessato che per la mancata possibilità di espletamento delle sue difese , in sede procedimentale , impedita dalla rapidità della decisione amministrativa adottata
dal
Prefetto di Reggio Calabria .
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142 c.d.s. Non quella riguardante la mancata acquisizione della fotografia , ove era stata rilevata la violazione , atteso che il verbale di accertamento dell' infrazione ( Cassazione 7667 / 1997 ) fa piena prova fino a querela di falso , dei fatti in esso attestati
dal
pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento , nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale .
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) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato
dalla
legge ( quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall' opponente ) .
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8. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell' intimata Prefettura di Reggio Calabria esonera questa Corte
dal
provvedimento sulle spese .
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Fra tali elementi ben può annoverarsi anche l' acquisizione della fotografia ( che presuppone l' attività dello sviluppo e della stampa del negativo ) , la quale rafforza la fonte di prova costituita
dalle
risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità , quand'anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti preposti al funzionamento dell' apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo , dal quale peraltro decorre il termine per la contestazione fissato dall' art .
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201 , comma primo , c.d.s. Dunque , la mancata acquisizione della fotografia da parte del giudice non comporta un deficit della prova dell' illecito ; né l' accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza
dal
nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale da seguire per l' accertamento delle violazioni amministrative riguardanti i limiti di velocità stabiliti dall' art .
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Con il secondo motivo dell' impugnazione il ricorrente si duole di una pluralità di vizi della sentenza , in relazione al mancato rilievo degli stessi , pure emergenti
dal
verbale redatto dalla Polizia stradale .
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Né il ricorrente indica l' esistenza di un altro interesse all' esame della legittimità del provvedimento amministrativo , che fin
dalla
proposizione della domanda aveva esaurito i propri effetti .
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Fra tali elementi ben può annoverarsi anche l' acquisizione della fotografia ( che presuppone l' attività dello sviluppo e della stampa del negativo ) , la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità , quand'anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti preposti al funzionamento dell' apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo , dal quale peraltro decorre il termine per la contestazione fissato
dall'
art .
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218 c.d.s. che ne dispone l' emanazione entro quindici giorni
dall'
invio della patente al trasgressore .
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Una volta esclusa la possibilità di controvertere - in questa sede - del diritto al risarcimento del danno , va esaminato il primo motivo di ricorso , riguardante la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente , sia per la mancata audizione dell' interessato che per la mancata possibilità di espletamento delle sue difese , in sede procedimentale , impedita
dalla
rapidità della decisione amministrativa adottata dal Prefetto di Reggio Calabria .
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218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato
dallo
stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
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La doglianza è inammissibile sia con riferimento alla questione di legittimità del Provvedimento amministrativo , sia con riguardo alla sua tardiva notificazione , sia in relazione all' applicabilità della regola dell' audizione , posta
dall'
art .
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Da ciò consegue che l' accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste
dal
detto art. 142 , facendo prova , il verbale in questione , fino a querela di falso , dell' effettuazione di tali rilievi , e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria , che può essere data , dall' opponente , in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi , da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto .
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22 della l. 689 / 1981. Con lo stesso si lamentava del fatto che : a ) il provvedimento di sospensione della patente era stato preso soli due giorni dopo il verbale della Polizia , senza attendere il suo ricorso , come previsto
dall'
art .
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) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge ( quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta
dall'
opponente ) .
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142 c.d.s. Non quella riguardante la mancata acquisizione della fotografia , ove era stata rilevata la violazione , atteso che il verbale di accertamento dell' infrazione ( Cassazione 7667 / 1997 ) fa piena prova fino a querela di falso , dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento , nonché della sua provenienza
dal
pubblico ufficiale .
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