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Nel caso di fondi avviati o cessati in corso
d'
anno , in luogo del patrimonio all' inizio dell' anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo , ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell' anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo .
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L' imposta si applica sul risultato netto maturato della gestione in ciascun periodo
d'
imposta , che è pari alla seguente differenza : Alcune regole per la determinazione della base imponibile Il valore del patrimonio netto del fondo all' inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio .
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Così come previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale , anche su quelle in forma di rendita è operata da parte di chi la eroga una ritenuta a titolo
d'
imposta , sulla parte imponibile , con l' aliquota del 15 per cento .
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I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore al 75 per cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé , al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo
d'
imposta con l' aliquota del 15 per cento .
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In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo
d'
imposta con l' aliquota del 15 per cento , ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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Detto credito
d'
imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall' imposta sostitutiva dovuta .
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Su di essi compete un credito
d'
imposta del 15 per cento .
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Se il riscatto avviene per cause diverse da quelle sopra indicate , sulle somme percepite si applica una ritenuta a titolo
d'
imposta del 23 per cento .
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La perdita può inoltre essere utilizzata dal fondo , in tutto o in parte , in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite , a partire dallo stesso periodo
d'
imposta in cui è maturato il risultato negativo , riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo .
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Quando in un periodo
d'
imposta matura un risultato negativo , lo stesso è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d' imposta successivi , per l' intero importo che trova in essi capienza .
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Per il riconoscimento del credito
d'
imposta occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
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Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito
d'
imposta pari all' imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
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Quando in un periodo d' imposta matura un risultato negativo , lo stesso è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'
imposta successivi , per l' intero importo che trova in essi capienza .
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Da questa deve risultare l' importo che la forma di previdenza destinataria può portare in diminuzione del risultato netto che maturerà nei periodi
d'
imposta successivi .
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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito
d'
impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito
d'
impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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