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buroc01 |
Un primo problema che ci si può porre è quello relativo al momento processuale in cui tale scelta può essere concretamente operata ed al contenuto delle conclusioni che in tal
caso
le parti sono chiamate a precisare .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal
caso
, il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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183 sesto comma c.p.c. e quindi invitare le parti a precisare le conclusioni sull' intera controversia : il tal
caso
, il Collegio in applicazione dell' art .
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Quid juris nel
caso
( già verificatosi ) in cui l' ordinanza presidenziale non contempli l' anzidetto avviso alla parte resistente , indipendentemente dalla sua comparizione o meno all' udienza presidenziale ?
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel
caso
di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in
caso
di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
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In altri termini , la Corte di Cassazione ha affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni in
caso
, come nella specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
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12. Nel
caso
in cui il processo debba continuare per la determinazione dell' assegno , il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio .
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CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto