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Viceversa , è ammessa l' allegazione di documenti nuovi , oltre che nell' atto introduttivo del giudizio di secondo grado , anche a mezzo memorie illustrative , in quanto , in tal
caso
, la controparte ha la possibilità di esaminare i nuovi documenti e di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa .
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Tale meccanismo , peraltro , appare sufficientemente garantista delle ragioni del contribuente , in quanto , in ogni
caso
, è costruito sul termine ambivalente ( commi 3 e 4 ) , e consente al contribuente stesso di produrre prove a suo favore fino al primo grado di giudizio .
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Si pone allora il problema evidenziato al § 1. di interpretare le norme sopra indicate in relazione al
caso
concreto e valutare il criterio di prevalenza nell' ambito di applicazione .
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Detto termine rileva in maniera ambivalente , e infatti : un primo termine opera dal momento dell' invio del questionario ( detto anche invito ) fino al giorno concesso dall' ufficio per la presentazione da parte del contribuente ( di regola 30 giorni dall' avvenuta notifica al contribuente dell' invito ) un secondo termine è previsto , come deroga al primo , nel
caso
di oggettiva impossibilità da parte del contribuente - su cui incombe l' onere della prova - di adempiere alle richieste dell' ufficio .
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Prevalenza della norma procedurale La prima soluzione ipotizzabile è quella relativa alla prevalenza della norma procedurale , cioè dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Il
caso
di specie , descritto al § 1 , avviene nel corso di un processo tributario , ove è ammessa l' allegazione di documenti nuovi ex articolo 58 del Dlgs 546 / 92 , di conseguenza deve ritenersi possibile per le parti l' allegazione di documenti nuovi in secondo grado , anche in presenza di avviso di accertamento originato da preventivo invio di questionario ai sensi dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Tale soluzione si fonda su una precisa nozione di accertamento tributario che ricalca la teoria tradizionale in tema di atto amministrativo .
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n. 11981 / 2003 ) , in uno dei rari
casi
in cui ha affrontato la questione , ha ritenuto che " in tema di accertamento delle imposte dirette , la mancata produzione di documenti , da parte del contribuente , in risposta al questionario previsto all' art .
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Con memoria illustrativa , la società ribatte che la norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale
caso
rientra nel principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi di accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio al contribuente , è applicabile il principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste la deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
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