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Se il corrispettivo della cessione è costituito da
beni
ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti è considerata plusvalenza il solo conguaglio in denaro eventualmente pattuito .
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Se il conferimento avviene nel corso del periodo di imposta : gli ammortamenti dei
beni
conferiti sono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all' esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l' inizio del periodo di imposta e la data di conferimento le spese di manutenzione e le altre previste dall' articolo 67 , VII comma , del Tuir , sostenute nell' esercizio di conferimento , sono deducibili nei limiti ivi previsti i fondi di previdenza , nonché quelli di trattamento di fine rapporto , costituiti dalla conferente , si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto di lavoro cui afferiscono gli accantonamenti al fondo
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Con riferimento alle valutazioni delle rimanenze , se ad esempio è stato adottato il criterio Lifo e nel corso dell' esercizio di conferimento sono state effettuate anche delle ordinarie operazioni di cessione , ai fini della individuazione del costo dei
beni
deve adottarsi un criterio di proporzionalità che tenga conto delle stratificazioni del magazzino evidenziate dal conferente .
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Il costo fiscale dell' azienda conferita in capo al conferitario Il conferimento eseguito ai sensi dell' articolo 3 del Dlgs n. 358 / 1997 , a differenza di quello eseguito in regime di neutralità fiscale ai sensi del successivo articolo 4 , non determina , per il conferitario , la successione nei valori fiscali dei
beni
conferiti .
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Le plusvalenze indicate nelle lettere c ) , c-bis ) e c-ter ) dell' articolo 81 , I comma , sono costituite dalla differenza tra : il corrispettivo percepito ( ovvero ) la somma o il valore normale dei
beni
rimborsati ; e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione , aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione , compresa l' imposta di successione e donazione , con esclusione degli interessi passivi .
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Per il conferitario , i
beni
rilevano dunque in base al valore a essi attribuito nelle proprie scritture contabili .
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Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni
ceduti è considerata plusvalenza il solo conguaglio in denaro eventualmente pattuito .
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Ne consegue che al conferitario non si trasferiscono le voci rettificative del valore di tali beni eventualmente esistenti presso il conferente , mentre per i
beni
di magazzino si perde la stratificazione storica delle rimanenze in essere presso il conferente .
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Effetti del conferimento sulla determinazione del reddito imponibile del conferente La stessa circolare n. 320 / E , sopra citata , chiarisce che , per la determinazione dell' eventuale plusvalenza emergente in capo al soggetto conferente , devono essere confrontati : il valore : delle partecipazioni iscritto nelle scritture contabili del conferente attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario ( se superiore al primo ) e il costo fiscalmente riconosciuto agli stessi
beni
.
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Ne consegue che al conferitario non si trasferiscono le voci rettificative del valore di tali
beni
eventualmente esistenti presso il conferente , mentre per i beni di magazzino si perde la stratificazione storica delle rimanenze in essere presso il conferente .
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