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econo31 La sesta direttiva ( articolo 5 ) precisa che " si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario o da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) , sia che trattasi di acquisti che di cessioni ( circolare n. 13 / E del 23
econo31 A ciò va aggiunto che il comma 2 dell' articolo 40 del Dl n. 331 / 93 , con il quale è definito il criterio territoriale degli acquisti comunitari ( devono riguardare beni originari di altro Stato membro ) , precisa che gli stessi si considerano effettuati nel territorio dello Stato " quando l' acquirente è ivi soggetto d' imposta , salvo che sia comprovato che l' acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene " .
econo31 Affinché una transazione possa considerarsi intracomunitaria ( cessione o acquisto ) , deve rispettare determinati requisiti , vale a dire : l' operazione , riguardante un bene mobile materiale , deve essere a titolo oneroso essa deve comportare l' acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene .
econo31 - Nomina all' uopo del rappresentante in Grecia da parte dell' operatore svizzero L' operazione diventa un acquisto intracomunitario da parte dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina all' uopo del rappresentante in Italia da parte dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , vengono assolti dal soggetto rappresentante .
econo31 Viceversa , la consegna in Italia dei beni direttamente al cliente svizzero " non comporta la realizzazione , neanche in senso lato , della cessione all' esportazione da parte del contribuente nazionale , il quale , in tale ultima ipotesi , è tenuto a emettere fattura soggetta a Iva nei confronti del proprio cessionario greco " .
econo31 Affinché una transazione possa considerarsi intracomunitaria ( cessione o acquisto ) , deve rispettare determinati requisiti , vale a dire : l' operazione , riguardante un bene mobile materiale , deve essere a titolo oneroso essa deve comportare l' acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene .
econo31 Ciò premesso , va rilevato che il comma 1 dell' articolo 44 , Dl n. 331 / 93 , regolante le operazioni intracomunitarie , individua diversi soggetti passivi dell' imposta : i soggetti che effettuano la cessione dei beni , quando l' operazione avviene verso privati o soggetti non identificati i soggetti acquirenti , quando si realizza una operazione comunitaria , secondo i principi sopra riportati il prestatore di un servizio , quando viene effettuato verso un privato o un soggetto non identificato .
econo31 Il fornitore italiano emette , perciò , fattura con addebito d' imposta nei confronti del cliente svizzero , non recuperabile , peraltro , ai sensi dell' articolo 38-ter , Dpr n. 633 / 72 poiché , rileva la circolare , al paragrafo 16.3 , " l' acquirente extracomunitario , nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente greco , pone in essere una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato e perciò rilevante ai fini dell' imposta ( art. 7 , secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 ) " .
econo31 L' operazione è " non imponibile " , ma a condizione che i beni siano trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente , anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi .
econo31 Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva non venga assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del
econo31 La sesta direttiva ( articolo 5 ) precisa che " si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario o da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) , sia che trattasi di acquisti che di
econo31 In questo caso , ai fini della determinazione dell' operazione , mutuando dalla citata circolare 13 / E del 1994 , è necessario distinguere se l' operatore italiano è fornitore dei beni o promotore della triangolazione o , infine , destinatario dei beni .
econo31 La sesta direttiva ( articolo 5 ) precisa che " si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario o da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) , sia che trattasi di acquisti che di cessioni ( circolare n. 13 / E del 23 / 02 / 1994 ) .
econo31 Il fornitore italiano emette , perciò , fattura con addebito d' imposta nei confronti del cliente svizzero , non recuperabile , peraltro , ai sensi dell' articolo 38-ter , Dpr n. 633 / 72 poiché , rileva la circolare , al paragrafo 16.3 , " l' acquirente extracomunitario , nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente greco , pone in essere una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato e perciò rilevante ai fini dell' imposta ( art. 7 , secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 ) " .
econo31 2. Operatore italiano promotore della triangolazione Anche in tale fattispecie possono concretizzarsi due situazioni , a seconda che i beni vengano successivamente ceduti al soggetto comunitario o a un soggetto extracomunitario .
econo31 A ciò va aggiunto che il comma 2 dell' articolo 40 del Dl n. 331 / 93 , con il quale è definito il criterio territoriale degli acquisti comunitari ( devono riguardare beni originari di altro Stato membro ) , precisa che gli stessi si considerano effettuati nel territorio dello Stato " quando l' acquirente è ivi soggetto d' imposta , salvo che sia comprovato che l' acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene " .
econo31 1. Operatore italiano fornitore dei beni In tale fattispecie possono concretizzarsi due situazioni , a seconda che i beni vengano successivamente ceduti al soggetto comunitario o a un soggetto extracomunitario .
econo31 3. Operatore italiano destinatario dei beni In questa ultima ipotesi , l' operatore italiano funge da acquirente , ma può verificarsi che , alternativamente , il promotore sia comunitario o extracomunitario .
econo31 C ) svizzero ( fornitore ) ; italiano ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , i beni ceduti si trovano in territorio extracomunitario e , venendo meno uno dei requisiti previsti affinché un' operazione possa ritenersi intracomunitaria , cioè la movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , l' operazione non può ricadere nell' ambito della normativa comunitaria .
econo31 In forma esemplificativa , si ha quanto segue : A ) italiano ( fornitore ) ; svizzero ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , venendo a mancare lo status comunitario di uno degli operatori economici , non può parlarsi di una operazione intracomunitaria , né di cessione all' esportazione , in quanto i beni non si trasferiscono in un paese extra Ue .
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