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De Michele ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Sesta )
ha
pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 6796 / 07 , proposto dal COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE OPERE DI INTEGRAZIONE DELL'ACQUEDOTTO SELE-CALORE , GALLERIA DI VALICO CAPOSELE CONZA DETTA PAVONCELLI BIS , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma , via dei Portoghesi , 12 ; contro l' ENTE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CAMPANIA 1 CALORE IRPINO , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli Avv .
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Il predetto Ente , quindi , chiedeva l' accesso ai documenti della procedura in questione e ,
avendo
ottenuto risposta solo in parte positiva , in data 28.12.2006 ribadiva la propria istanza ex artt .
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Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non
avrebbero
avuto incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine , avrebbero potuto avere gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori .
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Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non avrebbero
avuto
incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine , avrebbero potuto avere gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori .
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Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non avrebbero avuto incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine ,
avrebbero
potuto avere gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori .
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Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non avrebbero avuto incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine , avrebbero potuto
avere
gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori .
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, infatti , riconosce il diritto in questione a chiunque vi
abbia
interesse , per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti , mentre il regolamento attuativo , approvato prima con D.P.R. n. 352 / 92 , successivamente integrato e parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 184 / 06 , specifica nell' art .
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Detta rilevanza ampiamente illustrata anche in relazioni tecniche , inerenti la fase difensiva innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche risulta del resto da quest' ultimo confermata attraverso la sentenza n. 123 / 2007 , che
ha
accolto il ricorso dell' EATO avverso la mancata conclusione dei lavori della conferenza di servizi , cui il medesimo doveva partecipare in ordine alla fattibilità delle medesime opere .
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Se da una parte , dunque , l' EATO di cui trattasi
aveva
titolo a partecipare alla fase preparatoria , coordinata in sede di conferenza di servizi ( come ormai riconosciuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ) è anche vero che l' interruzione di tale conferenza non poteva conferire al medesimo Ente , in via surrogata , un diverso titolo di ingerenza preventiva nelle condizioni generali del contratto da stipulare , nelle ulteriori ( presumibilmente non ancora avviate ) fasi di direzione lavori e di collaudo delle opere , nonché persino nelle dichiaratamente eventuali ( e , quindi , meramente ipotizzate ) consulenze tecniche , disposte con scelta discrezionale dal Commissario di
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