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710 c.p.c. che , pur in presenza di figli minori ,
abbiano
ad oggetto questioni quali in loro mantenimento , quello di uno dei coniugi o il godimento dell' abitazione coniugale .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione
avente
ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
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709-ter c.p.c. - la competenza del Tribunale del luogo di residenza del minore deve ritenersi riservata alle sole modificazioni delle condizioni della separazione
aventi
ad oggetto l' esercizio della potestà genitoriale e le modalità di affidamento dei figli minori .
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12-quater della legge 898 / 70 che per le cause relative ai diritti di obbligazione ( ad esempio , quelle
aventi
ad oggetto l' assegno divorzile o le quote del TFR : in tema vedi Cass .
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buroc01 |
La costituzione della parte resistente deve , invece ,
avere
formalmente luogo innanzi al G.I. entro il termine assegnato dall' ordinanza presidenziale emanata ai sensi dell' art .
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10. Con l' ordinanza di cui al comma 8 , il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa , che deve
avere
il contenuto di cui all' articolo 163 , terzo comma , numeri 2 ) , 3 ) , 4 ) , 5 ) e 6 ) , del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 , primo e secondo comma , dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio .
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L' eventuale riunione dei giudizi , in sé idonea ad evitare decisioni contrastanti , non solo appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe la forzata sovrapposizione di questioni che , nella mente originaria del legislatore ,
avrebbero
dovuto essere affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
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Prima della riforma , la Corte di Cassazione
ebbe
ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi in giudizio sin dall' udienza presidenziale .
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L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia
ha
, opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
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4 n. 7 legge divorzio ) , il legislatore non
ha
imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis , attinenti le
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709-ter c.p.c. , espressamente destinata a disciplinare esclusivamente le controversie insorte tra i genitori in ordine all' esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell' affidamento dei figli minori , ne
ha
attribuita la competenza al giudice del procedimento in corso ed ha altresì disposto che per i procedimenti di cui all' art .
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709-ter c.p.c. , espressamente destinata a disciplinare esclusivamente le controversie insorte tra i genitori in ordine all' esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell' affidamento dei figli minori , ne ha attribuita la competenza al giudice del procedimento in corso ed
ha
altresì disposto che per i procedimenti di cui all' art .
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Unite 16.1.1991 n. 381 )
ha
introdotto il foro facoltativo del giudice del luogo in cui deve essere eseguita l' obbligazione dedotta in giudizio .
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5. La competenza relativa all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali La legge n. 54 / 2006 non
ha
, purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali .
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Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte
ha
, peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
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Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati ,
ha
corrispondentemente riplasmato l' art .
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c.c. ,
ha
peraltro determinato - in sintonia con l' esigenza di evitare che i minori ricevano dall' ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati , oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele , che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione , in capo allo stesso giudice specializzato , della competenza a provvedere , altresì , sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio ( Cass .
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In altri termini , la Corte di Cassazione
ha
affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni in caso , come nella specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
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La Suprema Corte , infatti ,
ha
statuito che le azioni di cui agli artt .
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4 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell' ultima residenza comune dei coniugi ovvero , in mancanza , del luogo in cui il coniuge convenuto
ha
residenza o domicilio .
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