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in via Lazzerini di Sesto Fiorentino ed | avendo | appaltato i lavori alla s.p.a. " Mugello |
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Mugello Lavori " , la quale a sua volta | aveva | subappaltato l' esecuzione delle opere |
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documento depositato il 25.3.2008 ) e , | avendo | giuridicamente ricondotto alla norma sanzionatrice |
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benefici di legge . Avverso tale sentenza | ha | proposto ricorso il difensore degli imputati |
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violazione di legge e del vizio di motivazione - | ha | eccepito ; la impossibilità di ricomprendere |
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art . 44 del D.P.R. n. 380 / 2001 , non | avendo | essi osservato , nella specie , una disposizione |
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suscettibile di oblazione , lo stesso giudice | avrebbe | dovuto mettere gli imputati in condizione |
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fondato e deve essere accolto . Il Tribunale | ha | evidenziato che : a ) L' art . 82 della |
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delibera di Giunta n. 880 del 5.9.2005 , | ha | precisato che " la finalità della norma |
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attraverso la loro condotta intempestiva , | hanno | violato una prescrizione fondamentale , |
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per finalità di governo del territorio ed | avente | natura sostanziale perché da essa dipende |
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alla previsione della legge n. 47 / 1985 - | hanno | posto in rilievo che , nell' ambito dell' |
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della legge n. 47 / 1985 , le Sezioni Unite | hanno | ravvisato " una gradualità crescente delle |
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imprese affidatane di appalti . Tutto ciò non | ha | nulla in comune con il governo del territorio |
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l' efficacia del titolo abilitativo " - | ha | carattere di sanzione amministrativa ulteriore |
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in esame . Il legislatore , dunque , non | ha | inteso prevedere sanzioni penali per le |
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specie , in conclusione , il Tribunale | ha | correlato la sanzione penale alla inosservanza |
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in sede propria , il legislatore statale | ha | inteso comminare soltanto sanzioni amministrative |