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buroc21 Del tutto diversa è la fattispecie di cui all' articolo 609-quater , che esclude espressamente le ipotesi di cui all' articolo 609-bis : essa è infatti integrata da atti sessuali compiuti , senza costrizione , con un minorenne , il cui consenso è però " viziato " dalla circostanza che il minore non ha compiuto quattordici anni ovvero non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole sia l' ascendente , l' educatore , l' istruttore ecc .
buroc21 fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché il B. aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che gli era stato affidato per ragioni di istruzione e di educazione .
buroc21 lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo ( anche telematico ) tale materiale ; nel quarto comma , infine , ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o ulta da tre a dieci milioni di lire ) chiunque , al di fuori delle ipotesi precedenti , cede ad altri , anche gratuitamente , materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori .
buroc21 5. Col primo motivo il pubblico ministero ricorrente deduce erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. laddove il tribunale del riesame ha ritenuto che lo " sfruttamento " dei minori punito in detta norma implichi necessariamente il fine di lucro .
buroc21 Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell'
buroc21 In questi casi il differenziale di maturità sessuale che " vizia " e invalida il consenso del minore riflette una gamma di rapporti vari ( di parentela , educazione o istruzione , cura , vigilanza , o semplice convivenza ) che non sempre hanno forma giuridica e comunque differiscono nettamente dal rapporto autoritativo di cui al primo comma dell' articolo 609-bis .
buroc21 Più esattamente , nel primo comma ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce ,
buroc21 Più esattamente , nel primo comma ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo ( anche telematico ) tale materiale ; nel quarto comma , infine , ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o ulta da tre a dieci milioni di lire ) chiunque , al di
buroc21 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore presso il Tribunale di Biella , deducendo erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. , nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a ) .
buroc21 Ancora , con l' articolo 600-quater , il legislatore ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o multa non inferiore a tre milioni di lire ) chiunque , fuori delle ipotesi previste dall' articolo precedente ( cioè sfruttamento di minori per la realizzazione e produzione di materiale pornografico minorile ; commercio di materiale pornografico minorile ; distribuzione o pubblicizzazione dello stesso materiale pornografico ; cessione dello stesso materiale pornografico ) , si procura o dispone , vale a dire detiene , materiale pornografico minorile .
buroc21 Osservava il tribunale che al B. i genitori del minore avevano affidato l' incarico di insegnante privato del figlio ; che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra il B. stesso e il ( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma 4 , n. 2 , posto
buroc21 Orbene , per quanto riguarda la fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto , quali l' acquisto simulato del materiale e il ritardo nell' emissione o esecuzione delle misure cautelari , se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile ; o più esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili .
buroc21 A questa fattispecie è equiparata quella in cui gli atti sessuali sono compiuti con consenso della vittima , che però il legislatore considera " viziato " perché l' agente ha abusato della sua condizione di inferiorità fisica o psichica ovvero ha tratto in inganno la vittima sostituendosi ad altra persona ( secondo comma ) .
buroc21 Il primo presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite , fissando la presente udienza per la decisione .
buroc21 5.2 Sotto questo profilo , per identificare , anzitutto , l' oggetto della tutela penale conviene ricordare che la legge 3 agosto 1998 , n. 269 , che ha introdotto nel codice penale gli articoli da 600-bis a 600-septies , reca per titolo " norme contro lo sfruttamento della prostituzione , della pornografia , del turismo sessuale in danno di minore , quali nuove forme di riduzione in schiavitù " .
buroc21 Il tribunale del riesame , con motivazione insindacabile in questa sede , ha accertato in fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché il B. aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che gli era stato affidato per ragioni di istruzione e di educazione .
buroc21 Da questa sommaria ricognizione risulta evidente che , per contrastare il fenomeno sempre più allarmante dell' abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori , il legislatore del 1998 ha voluto punire , oltre alle attività sessuali compiute con i minori ( di quattordici o sedici anni ) o alla presenza di minori , di cui agli articoli 609-quater e 609-quinquies c.p. , anche tutte le attività che in qualche modo sono prodromiche e strumentali alla pratica preoccupante della pedofilia , come l' incitamento della prostituzione minorile , la diffusione della pornografia minorile e la promozione del così detto turismo sessuale relativo a minori .
buroc21 Se ne deve concludere che nell' articolo 600-ter c.p. il legislatore ha adottato il termine " sfruttare " nel significato di utilizzare a qualsiasi fine ( non necessariamente di lucro ) , sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo , anziché rispettarli come fine e come valore in sé : significa insomma offendere la loro personalità , soprattutto nell' aspetto sessuale , che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata .
buroc21 Orbene , per quanto riguarda la fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto , quali l' acquisto simulato del materiale e il ritardo nell' emissione o esecuzione delle misure cautelari , se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile ; o più esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili .
buroc21 PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza del 1.3.1999 il G.I.P. del Tribunale di Biella disponeva misura carceraria a carico di A.B. , indagato per i seguenti reati : a ) articoli 81 c.p.v. , 609-bis e 609-ter n. 1 c.p. ( perché , con abuso dell' autorità di insegnante di sostegno , aveva costretto il minore di anni tredici ( omissis ) a subire atti sessuali e a compiere atti sessuali [ 1 ] sulla sua persona ) , b ) articoli 600-ter , comma 1 , e 600-sexies , commi 1 e 2 , c.p. ( perché aveva sfruttato il predetto minorenne al fine di realizzare e produrre materiale pornografico ) .
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