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Altri autori invece hanno ravvisato nel nostro ordinamento molteplici norme , che sarebbero un' espressione del generale principio del divieto di abuso : l' articolo 833 sugli
atti
emulativi ; gli articoli 1175 e 1375 ; l' articolo 96 c.p.c , relativo al divieto di lite temeraria nel processo ; l' articolo 2043. La Cassazione prende posizione sull' argomento , riconoscendo all' abuso di diritto il ruolo di principio generale del diritto civile , con una sentenza esemplare per chiarezza e completezza .
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Il proprietario non può fare
atti
i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri .
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In questa prospettiva , si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento , per il giudice ,
atto
a controllare , anche in senso modificativo od integrativo , lo statuto negoziale , in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi .
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È ravvisabile , in sostanza , quando , nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo
atto
di esercizio , risulti alterata la funzione obiettiva dell' atto rispetto al potere che lo prevede .
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È ravvisabile , in sostanza , quando , nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio , risulti alterata la funzione obiettiva dell'
atto
rispetto al potere che lo prevede .
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E nella formula della mancanza di tutela , sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi - attraverso
atti
di per sé strutturalmente idonei , ma esercitati in modo da alterarne la funzione , violando la normativa di correttezza , che è regola cui l' ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata .
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Il breve excursus esemplificativo consente , quindi , di ritenere ormai acclarato che anche il principio dell' abuso del diritto è uno dei criteri di selezione , con riferimento al quale esaminare anche i rapporti negoziali che nascono da
atti
di autonomia privata , e valutare le condotte che , nell' ambito della formazione ed esecuzione degli stessi , le parti contrattuali adottano .
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In questa prospettiva i due principii si integrano a vicenda , costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti , anche di un rapporto privatistico e l' interpretazione dell'
atto
giuridico di autonomia privata e , prospettando l' abuso , la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti .
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