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Il ricorrente lamenta il difetto di adeguata contestazione dell' illecito disciplinare , poiché l' estratto dell' adunanza consiliare del 16.12.2008 era privo delle conclusioni e l'
atto
integrativo del 16.4.2009 era privo dei requisiti idonei a costituire un atto di convalida e di contestazione degli addebiti .
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Il ricorrente lamenta il difetto di adeguata contestazione dell' illecito disciplinare , poiché l' estratto dell' adunanza consiliare del 16.12.2008 era privo delle conclusioni e l' atto integrativo del 16.4.2009 era privo dei requisiti idonei a costituire un
atto
di convalida e di contestazione degli addebiti .
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2. Il motivo è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza , non risultando i suddetti
atti
trascritti nel ricorso , almeno nelle parti salienti .
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di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell'
atto
introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
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, n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di
atti
processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
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Per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione , il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'
atto
, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( Cass .
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Va osservato che il Consiglio notarile ha anche funzioni di vigilanza e controllo , allo scopo di acquisire notizie da documentazione in possesso dei notai ; che il codice deontologico fa obbligo al notaio " di comunicare al consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste , riguardanti la propria attività professionale " , nonché , " di esibire o trasmettere copia , estratti dei repertori e di
atti
, registri , libri e documenti , anche di natura fiscale " ( punti A4.1 , B1 , B2 ) e che la mancata collaborazione da parte del notaio , che non risponde alla richiesta di tali informazioni , attinenti alla sua attività , avanzata dal Consiglio notarile nell' espletamento dei suoi compiti d' istituto , comporta violazione di un fondamentale principio deontologico ( cfr .
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Vale anche in questa sede , quanto ritenuto da questa Corte in sede penale , per cui il riconoscimento / diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito , il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti
atti
a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l' adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo .
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