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Poiché , peraltro , su alcuni specifici aspetti procedurali esistono alcune differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale , che meritano un opportuno approfondimento , nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla legge regionale 40 / 1998 , si ritiene necessario emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , l' allegato
atto
di indirizzo e coordinamento volto a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale .
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Per gli aspetti non richiamati nell' allegato
atto
di indirizzo si intendono pienamente operanti le disposizioni della legge regionale 40 / 1998. Preso atto che , in data 6 marzo 2009 , la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali , istituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998 , n. 34 , ha espresso il proprio parere in merito alla presente deliberazione .
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Per gli aspetti non richiamati nell' allegato atto di indirizzo si intendono pienamente operanti le disposizioni della legge regionale 40 / 1998. Preso
atto
che , in data 6 marzo 2009 , la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali , istituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998 , n. 34 , ha espresso il proprio parere in merito alla presente deliberazione .
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Poiché , peraltro , su alcuni specifici aspetti procedurali esistono alcune differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale , che meritano un opportuno approfondimento , nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla legge regionale 40 / 1998 , si ritiene necessario emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , il presente
atto
di indirizzo e coordinamento , volto a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale .
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Per gli aspetti non richiamati nel presente
atto
di indirizzo , si intendono pienamente operanti le disposizioni della legge regionale 40 / 1998. 1. Fase di verifica della procedura di VIA ( articolo 10 della l.r. 40 / 1998 e articolo 20 del d. lgs .
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152 / 2006 prevede ora il deposito , da parte del proponente , di copia integrale degli
atti
anche presso i Comuni ove il progetto è localizzato .
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152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli
atti
adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
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