Corpus:
scritto
Risultati:
6
(10.2 per million)
econo35 |
Scioglimento delle società e liquidazione delle imprese La liquidazione rappresenta il momento conclusivo della vita dell' impresa , e comporta la realizzazione delle
attività
mediante la vendita e l' estinzione dei debiti ; l' eventuale residuo attivo è quindi distribuito ai detentori di capitale di rischio ( nelle società , ai soci ) .
|
econo35 |
Mancano , per le imprese commerciali individuali , disposizioni civilistiche di riferimento ; è comunque sostenibile che la liquidazione discenda dalla cessazione dell'
attività
d' impresa , non correlata ad atti di cessione o di conferimento .
|
econo35 |
L'
attività
dei liquidatori in corso di procedura dovrà informarsi ai seguenti principi : divieto di nuove operazioni ( articolo 2279 del codice civile ) potere-dovere di richiedere versamenti ai soci ( articoli 2280 , II comma e 2452 , I comma , del codice civile ) dovere di tenere un' ordinata contabilità indicazione negli atti societari dello stato di liquidazione della società .
|
econo35 |
La riforma del diritto societario Con la riforma del diritto societario , introdotta dal decreto legislativo n. 6 / 2003 in attuazione della legge 3 ottobre 2001 , n. 366 , sono state apportate rilevanti modificazioni alle norme del codice civile che costituiscono il fondamento giuridico dell'
attività
delle società nell' ordinamento italiano .
|
econo35 |
Se è prevista una continuazione , anche parziale , dell'
attività
d' impresa , le relative poste di bilancio devono essere indicate separatamente , mentre la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione e la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati .
|
econo35 |
Quanto agli adempimenti imposti dalle norme fiscali , la risoluzione ministeriale 6.5.1983 , protocollo n. 176 , ha precisato che , in caso di revoca dello stato di liquidazione , non è prescritta alcuna dichiarazione di bilancio finale , poiché con detta revoca non avviene alcun riparto delle
attività
di liquidazione .
|
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto