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Il reddito d' impresa sarà assoggettato a tassazione ogni qualvolta l' attività del soggetto non residente sia esercitata in un determinato Stato membro per mezzo di una stabile organizzazione ( d' ora in avanti anche So ) , che sostanzia il criterio di collegamento reale con lo Stato della fonte , coerentemente con il paragrafo 1 dell'
articolo
7 del Modello di Convenzione fiscale Ocse .
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In tal caso è opportuno che venga chiaramente data un definizione comune di stabile organizzazione tra gli Stati aderenti alla Ccctb , che sembra anch'essa poter essere mutuata dall'
articolo
5 del Modello di Convenzione Ocse .
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Atteso che la ripartizione degli utili complessivi prevista dalla Ccctb non è un metodo che , di regola , genererà un risultato conforme al principio di libera concorrenza , al contrario , come è noto , quest' ultimo rappresenta un imprescindibile riferimento nel Modello di Convenzione fiscale Ocse ( contenuto nel paragrafo 2 dell'
articolo
7 ) per attribuire i profitti alle stabili organizzazioni e la cui enunciazione ufficiale si trova nel paragrafo 1 dell' articolo 9 del modello medesimo .
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Atteso che la ripartizione degli utili complessivi prevista dalla Ccctb non è un metodo che , di regola , genererà un risultato conforme al principio di libera concorrenza , al contrario , come è noto , quest' ultimo rappresenta un imprescindibile riferimento nel Modello di Convenzione fiscale Ocse ( contenuto nel paragrafo 2 dell' articolo 7 ) per attribuire i profitti alle stabili organizzazioni e la cui enunciazione ufficiale si trova nel paragrafo 1 dell'
articolo
9 del modello medesimo .
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In un primo momento , il gruppo di lavoro Ccctb sembra ipotizzare un utilizzo del metodo di ripartizione degli utili complessivi nel rispetto dell'
articolo
7 del Modello Ocse .
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In realtà , il Modello di Convenzione al paragrafo 4 dell'
articolo
7 sostiene la possibilità per uno Stato contraente di utilizzare il metodo della ripartizione dei profitti complessivi nelle varie parti che compongono l' impresa , soltanto nel caso in cui in detto Stato il metodo rappresenti già una prassi consolidata ( nel senso che il metodo sia pacificamente accettato sia dalla amministrazione fiscale che dai contribuenti ) .
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Inoltre , non si può far a meno di notare che , ai sensi del paragrafo 4 dell'
articolo
7 del Modello Ocse , il metodo di ripartizione debba comunque essere conforme agli altri principi contenuti nel medesimo articolo e quindi , in primis , all ' " arm's lenght principle " .
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Inoltre , non si può far a meno di notare che , ai sensi del paragrafo 4 dell' articolo 7 del Modello Ocse , il metodo di ripartizione debba comunque essere conforme agli altri principi contenuti nel medesimo
articolo
e quindi , in primis , all ' " arm's lenght principle " .
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Per rendere pienamente efficace il sistema della ripartizione in una prospettiva di lungo termine , una alternativa finora presa in considerazione dal Ccctb Working Group , è consistita nella rinegoziazione da parte degli Stati membri del contenuto dell'
articolo
7 del Modello Ocse trasposto nelle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dagli Stati membri con i Paesi terzi .
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