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Le disposizioni richiamate statuiscono (
articolo
81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che
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Spa , Sapa , Srl , società cooperative e di mutua assicurazione , enti pubblici e privati nonché le relative forme giuridiche previste nei vari Paesi Ue , soggette alle imposte sui redditi societari ) fiscalmente residenti in diversi Stati membri della Cee , tra le quali i conferimenti di aziende o di complessi aziendali comprendenti singoli rami dell' impresa , sono assoggettate alla speciale disciplina prevista dalla direttiva del Consiglio 90 / 434 / Cee , attuata in Italia dal Dlgs 30 dicembre 1992 , n. 544. Tale normativa verrebbe ora incorporata nel testo del nuovo Tuir , agli
articoli
180 e seguenti , che saranno oggetto di futuri contributi specifici .
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1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all'
articolo
54 del Tuir , e di quelle di cui all' articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
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1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 54 del Tuir , e di quelle di cui all'
articolo
1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
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Le disposizioni richiamate statuiscono ( articolo 81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all'
articolo
5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 25 per cento per le altre
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, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 25 per cento per le altre partecipazioni ; le plusvalenze , diverse da quelle indicate sopra , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di : azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio : delle società personali di cui all'
articolo
5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; nonché di diritti o titoli attraverso cui tali partecipazioni possono essere acquisite .
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I regimi di tassazione applicabili I regimi di tassazione attualmente applicabili per i conferimenti sono i seguenti : ordinario , secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d' impresa opzionale , consistente nell' applicazione alle plusvalenze da conferimento dell' imposta sostitutiva di cui all'
articolo
1 del Dlgs n. 358 / 1997 , ove ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell' azienda ovvero dell' iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento .
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Il primo comma dell' articolo in esame dispone che , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all'
articolo
98 , fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni , ricevute in cambio dell' oggetto conferito , nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
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Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell' articolo 10 ( determinazione dei redditi e delle perdite , attuale articolo 9 ) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l' esenzione se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti , senza considerare quello di all'
articolo
99 , I comma , lettera a ) ( ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione , considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente ) ( nuovo comma I-bis ) .
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Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell' articolo 10 ( determinazione dei redditi e delle perdite , attuale
articolo
9 ) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l' esenzione se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti , senza considerare quello di all' articolo 99 , I comma , lettera a ) ( ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione , considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente ) ( nuovo comma I-bis ) .
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La formulazione è riproduttiva di quella dell' attuale
articolo
3 del Dlgs n. 358 / 1997 , salvo per il riferimento alle plusvalenze esenti .
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Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento è invece disciplinata dagli
articoli
81 , comma 1 , lettere c ) e c-bis ) , e 82 del testo unico , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse , nei termini sopra esposti .
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Infine , se il conferimento ha a oggetto l' unica azienda dell' imprenditore individuale , la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento , è disciplinata dagli
articoli
76 , comma 1 , lettera c ) ( cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate ) e 77 ( plusvalenze , ai fini dell' Ire ) , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse secondo i criteri espressi al I comma .
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( comma II-bis ) l' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 19 per cento ( in origine , prima della modificazione apportata dall'
articolo
6 della legga 21 novembre 2000 n. 342 , del 27 per cento ) le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall' articolo 54 del Tuir ( I comma ) .
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Se il conferimento avviene nel corso del periodo di imposta : gli ammortamenti dei beni conferiti sono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all' esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l' inizio del periodo di imposta e la data di conferimento le spese di manutenzione e le altre previste dall'
articolo
67 , VII comma , del Tuir , sostenute nell' esercizio di conferimento , sono deducibili nei limiti ivi previsti i fondi di previdenza , nonché quelli di trattamento di fine rapporto , costituiti dalla conferente , si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto di lavoro cui afferiscono gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi su cambi , relativi ai crediti conferiti , non sono trasferiti al soggetto conferitario , atteso che quest' ultimo provvederà a effettuare tale valutazione sui crediti trasferiti , a fine esercizio
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( comma II-bis ) l' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 19 per cento ( in origine , prima della modificazione apportata dall' articolo 6 della legga 21 novembre 2000 n. 342 , del 27 per cento ) le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall'
articolo
54 del Tuir ( I comma ) .
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L' imposta sostitutiva Anche le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende o di rami d' azienda possono essere affrancate attraverso il pagamento di un' imposta sostitutiva del 19 per cento , ai sensi degli
articoli
1 e 3 del Dlgs 8 ottobre 1997 n. 358. Va però rammentato che l' articolo 4 , I comma , lettera m ) della legge 7 aprile 2003 n. 80 ( " Delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale " ) dispone espressamente l' abolizione " ...
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Le plusvalenze indicate nelle lettere c ) , c-bis ) e c-ter ) dell'
articolo
81 , I comma , sono costituite dalla differenza tra : il corrispettivo percepito ( ovvero ) la somma o il valore normale dei beni rimborsati ; e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione , aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione , compresa l' imposta di successione e donazione , con esclusione degli interessi passivi .
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Determinazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni L' articolo 82 del Tuir stabilisce quindi che : le plusvalenze di cui alla lettera c ) del comma 1 dell'
articolo
81 ( da cessione di partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli )
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stabilisce quindi che : le plusvalenze di cui alla lettera c ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell'
articolo
81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi
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