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econo01 - Il regime fiscale della tassazione di gruppo per le società e gli enti residenti trova la propria disciplina di riferimento , in prima istanza , negli articoli 117 - 129 del Tuir .
econo01 Secondo l' articolo 117 , in particolare , la società o l' ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti Ires " commerciali " nazionali , fra i quali sussiste il rapporto di controllo " di diritto " , con i requisiti di cui all' articolo 120 , possono congiuntamente esercitare l' opzione per la tassazione di gruppo .
econo01 Secondo l' articolo 117 , in particolare , la società o l' ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti Ires " commerciali " nazionali , fra i quali sussiste il rapporto di controllo " di diritto " , con i requisiti di cui all' articolo 120 , possono congiuntamente esercitare l' opzione per la tassazione di gruppo .
econo01 Nella sostanza , il nuovo sistema di tassazione consente il consolidamento degli imponibili delle società partecipanti , attraverso la determinazione di un unico imponibile complessivo a cura della società ( o dell' ente ) consolidante ( articolo 118 , comma 1 , Dpr 917 / 1986 ) .
econo01 L' opzione può essere esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata , e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni ( articolo 119 , comma 1 ) : identità dell' esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante esercizio congiunto dell' opzione da parte di ciascuna controllata e dell' ente o società controllante elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d' imposta per i quali è esercitata l' opzione .
econo01 A seguito di tale operazione societaria , sorgono due nuovi " micro - gruppi " : il gruppo A , che controlla B e C , e il gruppo A1 , che controlla D ed E. Per quanto disposto dall' articolo 11 , comma 6 , del decreto ministeriale 9 giugno 2004 , la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall' opzione per la tassazione di gruppo da parte della scissa , ferma restando la permanenza dei requisiti imposti dall' articolo 117 , comma 1 del Tuir .
econo01 A seguito di tale operazione societaria , sorgono due nuovi " micro - gruppi " : il gruppo A , che controlla B e C , e il gruppo A1 , che controlla D ed E. Per quanto disposto dall' articolo 11 , comma 6 , del decreto ministeriale 9 giugno 2004 , la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall' opzione per la tassazione di gruppo da parte della scissa , ferma restando la permanenza dei requisiti imposti dall' articolo 117 , comma 1 del Tuir .
econo01 , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui all' articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
econo01 di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui all' articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
econo01 Ne consegue che , nel caso prospettato , la società A1 , fermo restando il possesso dei requisiti di cui all' articolo 117 , comma 1 , del Tuir , potrà esercitare l' opzione per il consolidato con D ed E , solo a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione .
econo01 Consolidato e pianificazione fiscale concordata La pianificazione fiscale concordata ( pfc ) è stata prevista dalla Finanziaria 2005 ( legge 30.12.2004 , n. 311 , articolo 1 , commi 387-398 ) , e rappresenta , nella sostanza , la versione triennale del concordato preventivo sperimentale già introdotto per i periodi d' imposta 2003 e 2004 dall' articolo 33 del decreto legge 269 / 2003. L' istituto copre i tre periodi d' imposta che iniziano con quello in corso all' 1.1.2005 , e comporta la preventiva definizione della base imponibile caratteristica dell' attività , con una riduzione del carico fiscale e contributivo gravante sulla stessa .
econo01 Consolidato e pianificazione fiscale concordata La pianificazione fiscale concordata ( pfc ) è stata prevista dalla Finanziaria 2005 ( legge 30.12.2004 , n. 311 , articolo 1 , commi 387-398 ) , e rappresenta , nella sostanza , la versione triennale del concordato preventivo sperimentale già introdotto per i periodi d' imposta 2003 e 2004 dall' articolo 33 del decreto legge 269 / 2003. L' istituto copre i tre periodi d' imposta che iniziano con quello in corso all' 1.1.2005 , e comporta la preventiva definizione della base imponibile caratteristica dell' attività , con una riduzione del carico fiscale e contributivo gravante sulla stessa .
econo01 La definizione comporta - per i periodi d' imposta " coperti " - relativamente al reddito caratteristico d' impresa o di arti o professioni l' inibizione , ai fine delle imposte sui redditi , dei poteri di accertamento spettanti all' Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 39 del Dpr 29.9.1973 , n. 600 / 1973 ( gli uffici non potranno quindi emettere accertamenti né analitici , né analitici - induttivi , né induttivi , per la gestione dell' attività tipica e ordinaria , ma solamente per le eventuali componenti di reddito straordinarie ) .
econo01 I poteri di rettifica subiscono limitazioni anche ai fini dell' Iva : risultano infatti inibiti i poteri spettanti all' Amministrazione in base alle disposizioni di cui agli articoli 54 , comma 2 , secondo periodo , e 55 , comma 2 , n. 3 ) , del Dpr 26.10.1972 , n. 633 , e successive modificazioni .
econo01 In relazione al consolidato fiscale nazionale , l' articolo 126 , comma 1 , del Testo unico , dispone che non possono prendere parte al consolidato fiscale nazionale , né in qualità di consolidanti , né come consolidate , le società o gli enti che godono di una riduzione dell' aliquota Ires .
econo01 4.1 della precedente circolare 53 / E del 2004 - che il requisito dell' identità dell' esercizio sociale , ex articolo 119 , comma 1 , lettera a ) , del Tuir , sussiste anche in relazione alla fattispecie in cui i soggetti abbiano anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al fine di renderla omogenea con quella delle altre società che intendono aderire al consolidato .
econo01 Alla luce di quanto disposto dall' articolo 1 , comma 1 , del Dpr 22.7.1998 , n. 322 , è rammentato che - ordinariamente - i soggetti che chiudono il periodo d' imposta in data anteriore al 31 dicembre sarebbero tenuti a utilizzare i modelli di dichiarazione relativi al periodo di imposta antecedente ( nell' esempio , Unico 2004 ) .
econo01 Tale disposizione risulta però inapplicabile in presenza di modelli di dichiarazione radicalmente diversi da quelli approvati per l' anno precedente ; di conseguenza , per il primo periodo d' imposta di applicazione dell' Ires , in deroga alle regole generali , i soggetti che hanno esercitato l' opzione per il consolidato tenuti alla presentazione della " dichiarazione dei redditi del consolidato " a norma dell' articolo 122 del Tuir , devono utilizzare l' apposito modello di dichiarazione approvato entro il 15.2.2005(2 ) .
econo01 Interruzione anticipata del consolidato - criterio per l' attribuzione delle perdite La comunicazione relativa all' avvenuto esercizio congiunto dell' opzione per il consolidato nazionale deve contenere , tra l' altro , l' indicazione relativa al criterio utilizzato per l' eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio ( articolo 5 , comma 1 , Dm 9.6.2004 ) .
econo01 Secondo l' articolo 13 , comma 8 , del decreto , l' individuazione di tale criterio è rimessa alla libera determinazione delle parti in sede di esercizio ( o rinnovo ) di ciascuna opzione , con l' unico limite che le perdite non attribuite al soggetto consolidante possono , in ogni caso , essere imputate esclusivamente ai soggetti che le hanno generate .
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