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buroc30 Pertanto anche la Provincia , portatrice di interessi sull' uso del territorio , può formulare al Comune osservazioni che esulano dal parere di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata alla tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni dei Comuni e della Provincia , anche al fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento di una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l' Amministrazione provinciale nelle condizioni di poter esprimere eventuali osservazioni entro il termine previsto dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della variante , indipendentemente dall' iter procedurale previsto
buroc30 2.2 Contenuto della deliberazione La competenza propria dell' Amministrazione provinciale , ai sensi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , è limitata alla verifica di compatibilità delle sole varianti parziali ai PRG comunali .
buroc30 Nel caso di PRG Intercomunali , il Comune deve seguire le disposizioni del comma 10 , art. 17 della legge in oggetto , dichiarando in Deliberazione di aver informato il Consorzio di appartenenza o la Comunità Montana , dell' adozione di variante parziale , precisando che la variante riguarda il territorio del solo Comune Quanto sopra riportato è correlato alle funzioni di autodeterminazione e di verifica , assegnate ai Comuni dalla legge regionale in oggetto , che prescinde da compiti e verifiche prima svolte esclusivamente dalla Regione .
buroc30 In questa logica spetta pertanto al Comune garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; spetta inoltre al Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento dei limiti ammessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non può trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che i poteri di approvazione delle varianti sono di competenza del Consiglio Comunale .
buroc30 Nel caso si tratti di variante normativa , deve essere fornito , relativamente agli articoli interessati dalla variante , apposito elaborato riportante : il testo originale , le modifiche apportate , il testo integrato ; - Illustrazione , nella Relazione , dei progetti sovracomunali approvati ( per progetti approvati si intendono quelli che lo sono almeno a livello preliminare o che costituiscono oggetto di accordi di programma o di altri atti di concertazione similari ) , che esplichino la loro valenza nell' ambito della variante proposta ; - Relazione geologico-tecnica , e i relativi elaborati cartografici , con riferimento alle aree oggetto di variante , qualora interessate da nuovi o opere All' arrivo della documentazione
buroc30 Pertanto , secondo i principi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , alla Provincia non compete : 1 ) l' istruttoria urbanistica delle varianti parziali , anche in virtù del fatto che essa non è titolare di poteri di approvazione delle stesse , che sono di competenza del Consiglio Comunale ; 2 ) la verifica che la variante presentata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione della stessa , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; 3 ) la verifica delle percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di
buroc30 17 , comma 7 , l' Amministrazione Provinciale provvederà a chiedere al Comune le opportune integrazioni che si ritenessero necessarie per meglio comprendere la natura della variante , anche attraverso un incontro con i tecnici incaricati , se necessario , sospendendo i termini del procedimento ai sensi della L. 241 / 90. Qualora il Comune non provveda a limitare i contenuti della variante a quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77 , sulla base delle indicazioni provinciali , la Deliberazione provinciale conterrà una specifica " segnalazione " al Comune e verrà inviata , per conoscenza , alla Regione Piemonte , Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica .
buroc30 4 della LR 28 / 99 , i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della LR sul BUR ( 18 / 11 / 99 ) , nel rispetto delle norme di legge e degli indirizzi e criteri di cui alla DCR n. 563-13414 del 29 / 10 / 99. Tale adeguamento può essere attuato anche attraverso l' adozione di una variante parziale , nel rispetto di quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77. In tal caso , la Provincia è chiamata a valutarne la coerenza rispetto ai progetti sovracomunali approvati e al proprio Piano Territoriale , nel quale , così come indicato all' art .
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