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2. Sino alla data di cui al comma 1 , l' autorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all' irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'
articolo
54 del D.Lgs .
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152 / 1999 , modificato dall'
articolo
21 , comma 1 del D.Lgs .
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3. Spetta alla Regione l' esercizio delle funzioni amministrative di cui all'
articolo
40 del D.Lgs .
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152 / 1999 inerenti al controllo delle operazioni di svaso , sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui all'
articolo
40 , comma 4 del D.Lgs .
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152 / 1999 , nonché l' irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'
articolo
54 , comma 10 del D.Lgs .
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152 / 1999. 4. Sino alla data di cui al comma 1 , i proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'
articolo
54 del D.Lgs .
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5. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'
articolo
55 del D.Lgs .
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152 / 1999 , sostituito dall'
articolo
21 , comma 2 del D.Lgs .
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( Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque ) 1. In attuazione dell'
articolo
20 , comma 7 della l. 59 / 1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all' Allegato A , in conformità ai criteri ed ai principi di cui all' articolo 20 , comma 5 della l. 59 / 1997 , nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
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( Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque ) 1. In attuazione dell' articolo 20 , comma 7 della l. 59 / 1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all' Allegato A , in conformità ai criteri ed ai principi di cui all'
articolo
20 , comma 5 della l. 59 / 1997 , nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
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2. Per effetto dell'
articolo
23 , comma 9 ter del D.Lgs .
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152 / 1999 , modificato dall'
articolo
7 , comma 1 del D.Lgs .
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( Scarico delle acque di lavaggio provenienti da alpeggi e da piccoli caseifici annessi ad aziende agricole ) 1. Ai sensi dell'
articolo
28 , comma 7 , lettera e ) del D.Lgs .
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152 / 1999 , sostituito dall'
articolo
9 , comma 2 del D.Lgs .
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Fermo restando il divieto di cui all'
articolo
21 , comma 5 , lettera a ) del D.Lgs .
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152 / 1999 , sostituito dall'
articolo
5 , comma 1 del D.Lgs .
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4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge , si applicano le disposizioni della l.r. 13 / 1990 , da ultimo modificata dalla legge regionale 3 luglio 1996 , n. 37. ( Dichiarazione d' urgenza ) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo
45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo sua sul ufficiale Regione .
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Materie oggetto di disciplina regolamentare 1. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (
articolo
21 del D.Lgs .
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2. Deflusso minimo vitale (
articolo
22 del D.Lgs .
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3. Definizione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d' acqua pubblica derivati e restituiti , nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (
articolo
22 del D.Lgs .
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