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buroc14 L. 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nuove misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia , impone al Giudice di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : questo obiettivo è attuabile mediante l' indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l' assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell' amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ) salva così restando , per ogni altro atto , la sua capacità di agire e salva in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana ( art. 409 c. c ) .
buroc14 persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : questo obiettivo è attuabile mediante l' indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l' assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell' amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ) salva così restando , per ogni altro atto , la sua capacità di agire e salva in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana ( art. 409 c. c ) .
buroc14 L' istituto della amministrazione di sostegno ha introdotto una sorta di rivoluzione nell' ordinamento imponendo di considerare che la capacità di agire , pur in casi di ridotta autonomia , resti la regola cui fa eccezione ogni limitazione , necessitata dalla esigenze di protezione del soggetto debole ; l' istituto consente così di elaborare un progetto adatto al singolo caso con una flessibilità attenta ai bisogni e alle richieste della persona ( art. 407 c.c. ) che si trovi , per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica , nell' impossibilità , anche temporanea , di provvedere ai propri interessi ( art. 404 cod .
buroc14 sostegno ha introdotto una sorta di rivoluzione nell' ordinamento imponendo di considerare che la capacità di agire , pur in casi di ridotta autonomia , resti la regola cui fa eccezione ogni limitazione , necessitata dalla esigenze di protezione del soggetto debole ; l' istituto consente così di elaborare un progetto adatto al singolo caso con una flessibilità attenta ai bisogni e alle richieste della persona ( art. 407 c.c. ) che si trovi , per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica , nell' impossibilità , anche temporanea , di provvedere ai propri interessi ( art. 404 cod .
buroc14 ) ; L' istituto quindi si propone nell' ordinamento come lo strumento ordinario per la protezione dei soggetti deboli rispetto al quale , i pur vigenti istituti della interdizione e inabilitazione rivestono un ruolo residuale , subentrando qualora l' amministrazione di sostegno si riveli inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario ( art. 413 c. 4 cod .
buroc14 persona può essere assistita , lascia un margine di scelta sia ai soggetti legittimati a proporre il ricorso nell' individuazione dei bisogni e delle condizioni dell' amministrando , sia al giudice che può valutare se sussista la necessità della nomina di un AdS ; tale facoltà di scelta appare ribadita e rafforzata laddove si prevede , per i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona , l' obbligo di proporre al giudice il ricorso ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l' apertura del procedimento di amministrazione di sostegno ( vds art. 406 cod civ , ) , laddove la valutazione dell' opportunità è certamente rimessa all' ambito della conoscenza , dei poteri e delle responsabilità proprie di ogni operatore ; si ritiene , in altri termini , che , l' avvio del procedimento non sia affatto previsto sempre e comunque , a fronte di ogni situazione di incapacità , ma imponga una articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà , ( senza contare poi che l' allargamento a dismisura dell' ambito di concreta applicazione dell' istituto , rischierebbe di renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e
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