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buroc02 decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio .
buroc02 a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza " ;
buroc02 Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi ; " ; c ) all' articolo 6 , comma 2 , sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; "
buroc02 mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio .
buroc02 di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria
buroc02 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza " ; 2 ) al comma 2 , la lettera b ) è
buroc02 ( 11G0077 ) ( GU n. 87 del 15-4-2011 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 4 giugno 2010 , n. 96 , recante disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009 e , in particolare , l' articolo 1 , commi 1 e 3 , e l' allegato B ; Vista la direttiva 2004 / 49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica
buroc02 Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi ; " ; c ) all' articolo 6 , comma 2 , sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4
buroc02 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4 ) la lettera l ) è sostituita dalla seguente : " l ) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell' infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate ; " ; 5 ) dopo la lettera r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto , compresi i veicoli storici " ; d ) all' articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le parole : " L' Agenzia pubblica annualmente trasmette " sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ;
buroc02 8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe , identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma
buroc02 8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe , identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato
buroc02 servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4 ) la lettera l ) è sostituita dalla seguente : " l ) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell' infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate ; " ; 5 ) dopo la lettera r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto , compresi i veicoli storici
buroc02 3. Nelle more dell' emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacità di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione , laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura , è effettuata dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie , in base alle competenze previste dalla legislazione vigente , secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure .
buroc02 o facenti parte della società che gestisce l' infrastruttura ; in tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 , n. 753 " ; m ) nell' allegato II il punto 17 è abrogato ; n ) nell' allegato III , al punto 2 , lettera c ) , le parole : " nelle norme nazionali di sicurezza di cui all' articolo 11 e all' allegato II ; " sono sostituite dalle seguenti : " nelle norme nazionali di sicurezza di cui all' articolo 12 e all' allegato II ; " .
buroc02 La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall' impresa ferroviaria ai sensi dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli
buroc02 La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall' impresa ferroviaria ai sensi dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l' unificazione degli standard di sicurezza , dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza .
buroc02 le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le parole : " L' Agenzia pubblica annualmente trasmette " sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ; e ) all' articolo 8 , comma 2 , le parole : " fabbricante fornitore di servizi di manutenzione , " sono sostituite dalle seguenti : " fabbricante , fornitore di servizi di manutenzione , " e le parole : " addetto alla manutenzione dei vagoni " sono sostituite dalla seguente : " detentore " ; f ) dopo l' articolo 9 è inserito il seguente : " Art .
buroc02 La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall' impresa ferroviaria ai sensi dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l' unificazione degli standard di sicurezza , dei regolamenti e delle procedure per il
buroc02 - 1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell' utilizzo sulla rete è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191. 2. Il soggetto responsabile della manutenzione può essere , tra gli altri , un' impresa ferroviaria , un gestore dell' infrastruttura o un detentore .
buroc02 8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe , identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all'
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