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Se invece non ottempera all' obbligo di prestare l' assistenza occorrente alle persone ferite incorre nella reclusione da 1 a 3
anni
e nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni ( art. 189 , comma 7 ) .
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Si punisce con la reclusione fino a 1
anno
o con la multa fino a 2.500 euro .
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Se , a causa dell' incidente , un ragazzo perde l'
anno
scolastico , questo tipo di danno è risarcibile ?
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La lesione grave viene punita con la reclusione da 3 mesi a 1
anno
o con la multa da 500 a 2.000 euro , mentre la lesione gravissima viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni .
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Se invece dal fatto deriva una lesione personale colposa grave o gravissima , la sospensione della patente è fino a 2
anni
.
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Nel caso di omicidio colposo , infine , la sospensione è fino a 4
anni
.
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Se però la lesione è causata , sempre nell' ambito della violazione delle norme sulla circolazione stradale , da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4
anni
Se poi le lesioni vengono prodotte a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 5 anni ( art. 590 c.p. ) .
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Se il fatto è commesso da soggetto nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) , o da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , in caso di lesione grave si applica la reclusione da 6 mesi a 2
anni
, mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni ( art. 590 c.p. ) .
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Se però la lesione è causata , sempre nell' ambito della violazione delle norme sulla circolazione stradale , da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , si applica la reclusione da 1
anno
e 6 mesi a 4 anni Se poi le lesioni vengono prodotte a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 5 anni ( art. 590 c.p. ) .
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L' omicidio , infine , commesso , sempre in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale , da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , è punito con la reclusione da 3 a 10
anni
.
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Se si provoca la morte di una persona s'incorre nella reclusione da 2 a 7
anni
.
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L' omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale viene punito con la reclusione da 2 a 5
anni
.
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Quanto alla revoca della patente , il giudice può applicarla nell' ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di 5
anni
a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione ( art. 222 ) .
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Se invece non ottempera all' obbligo di prestare l' assistenza occorrente alle persone ferite incorre nella reclusione da 1 a 3 anni e nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1
anno
e 6 mesi e non superiore a 5 anni ( art. 189 , comma 7 ) .
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La lesione grave viene punita con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 500 a 2.000 euro , mentre la lesione gravissima viene punita con la reclusione da 1 a 3
anni
.
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Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 ,
anno
rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo alle cose , per cui si può dire che , nel corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare i conti con un sinistro stradale .
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Se il fatto è commesso da soggetto nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) , o da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , in caso di lesione grave si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni , mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4
anni
( art. 590 c.p. ) .
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Se il fatto è commesso da soggetto nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) , o da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , in caso di lesione grave si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni , mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione da 1
anno
e 6 mesi a 4 anni ( art. 590 c.p. ) .
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Diversa è , invece , la posizione di chi abbia concorso a provocare un incidente con danno alle persone : se , infatti , non ottempera all' obbligo di fermarsi , è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni , cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3
anni
( art. 189 , comma 6 ) ; inoltre è passibile di arresto e di una serie di altre misure restrittive ( per es .
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Diversa è , invece , la posizione di chi abbia concorso a provocare un incidente con danno alle persone : se , infatti , non ottempera all' obbligo di fermarsi , è punito con la reclusione da 6 mesi a 3
anni
, cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni ( art. 189 , comma 6 ) ; inoltre è passibile di arresto e di una serie di altre misure restrittive ( per es .
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