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Non è , pertanto , inopportuno ribadire alcune considerazioni ed aggiornare le nostre opinioni ,
anche
alla luce di norme e dati numerici .
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Il Titolo I , nello stabilire quale principio generale che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano ( art. 1 ) , prevede che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali , nonché della dignità dell' interessato , con particolare riferimento alla riservatezza , all' identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ( art. 2 ) , intendendosi come dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica , persona giuridica , ente o associazione , identificati o identificabili ,
anche
indirettamente , mediante riferimento a qualsiasi altra informazione ( art. 4 lett. b ) ivi compresi i dati giudiziari , anche solo rivelatori della qualità di imputato o di indagato ( art. 4 lett. e ) .
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diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano ( art. 1 ) , prevede che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali , nonché della dignità dell' interessato , con particolare riferimento alla riservatezza , all' identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ( art. 2 ) , intendendosi come dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica , persona giuridica , ente o associazione , identificati o identificabili , anche indirettamente , mediante riferimento a qualsiasi altra informazione ( art. 4 lett. b ) ivi compresi i dati giudiziari ,
anche
solo rivelatori della qualità di imputato o di indagato ( art. 4 lett. e ) .
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Il Garante , nell' ipotesi accertata di violazioni del Codice della Privacy ( e del Codice Deontologico ) , può adottare una serie di misure che varia dal blocco al divieto totale o parziale del trattamento ( art. 143 ) , che può essere preceduta dalla prescrizione ,
anche
d' ufficio , di ogni cautela opportuna ( ivi compreso il divieto o il blocco del trattamento dei dati : art. 154 ) .
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I diritti sanciti dal Codice della Privacy possono , naturalmente , essere fatti valere in via alternativa
anche
davanti all' autorità giudiziaria ( art. 145 ) .
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Obbiettivo della maggioranza trasversale creatasi in seno al Parlamento statunitense è stata , in verità , la pubblicazione di intercettazioni telefoniche non autorizzate , riguardanti centinaia di migliaia di persone ,
anche
non residenti negli States , che il governo ha motivato con fini di lotta al terrorismo , non considerati tali da alcuni autorevoli quotidiani ( quali : New York Times , Wall Street Journal e Los Angeles Time ) : è stata , invece , respinta una proposta del senatore repubblicano John Cornyn che prevedeva di investire del problema , con un divieto sanzionato , non i giornali ma i funzionari governativi ( considerati colpevoli di trasmettere alla stampa le informazioni sulle intercettazioni ) .
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I protagonisti del nostro sistema : magistrati e giornalisti Se una democrazia tra le più attente alla libertà dell' informazione è divisa su un tema così delicato , per quanto ci concerne credo che occorra prendere lo spunto da recenti fatti di cronaca ( che hanno visto , di volta in volta , coinvolti il mondo bancario , del calcio , della nobiltà , dello spettacolo e della politica ) al fine di analizzare i comportamenti posti in essere dai veri protagonisti ,
anche
mediatici , di tali vicende .
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L' analisi del dato puramente economico , non secondaria
anche
per il suo impatto sull' opinione pubblica , dovrebbe essere estesa anche al rapporto costi / benefici della spesa sostenuta dallo Stato in questo settore di indagini , nonché alla qualità della spesa medesima .
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L' analisi del dato puramente economico , non secondaria anche per il suo impatto sull' opinione pubblica , dovrebbe essere estesa
anche
al rapporto costi / benefici della spesa sostenuta dallo Stato in questo settore di indagini , nonché alla qualità della spesa medesima .
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Il diritto a mantenere il segreto sulla fonte delle notizie ( ribadito , in materia di dati personali , dal Garante della Privacy con provvedimento in data 30.3.2005 ) consente , per di più , al giornalista di non svelare eventuali abusi e violazioni di legge perpetrati dagli stessi magistrati , dalla polizia giudiziaria ovvero dai difensori degli indagati ( magari allo scopo , quanto a questi ultimi , di porre un qualche ostacolo alle indagini ,
anche
mediante il clamore suscitato dalla pubblicazione degli atti ) .
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Peraltro , con specifico riferimento alla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche , con una precedente decisione datata 29.10.1997 il Garante ebbe a precisare : - che il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alla trascrizione di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite ; - che la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza
anche
quando il fatto rivesta un interesse pubblico ; - che la notizia ed il dato personale pubblicato senza il consenso dell' interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell' informazione ; - che , pertanto , l' interessato ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima .
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n. 196 / 2003 , dal Codice Deontologico dell' attività giornalistica , nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo , così riassumibili : - garantire ,
anche
in relazione ai fatti di interesse pubblico , l' essenzialità dell' informazione ; - divulgare , anche in modo dettagliato , notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l' informazione sia indispensabile per l' originalità dei fatti o per la qualificazione dei protagonisti ; - evitare riferimenti a congiunti o ad altre persone non interessate ai fatti ; - garantire il pieno rispetto della dignità delle persone ; - tutelare la sfera sessuale dei soggetti coinvolti .
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n. 196 / 2003 , dal Codice Deontologico dell' attività giornalistica , nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo , così riassumibili : - garantire , anche in relazione ai fatti di interesse pubblico , l' essenzialità dell' informazione ; - divulgare ,
anche
in modo dettagliato , notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l' informazione sia indispensabile per l' originalità dei fatti o per la qualificazione dei protagonisti ; - evitare riferimenti a congiunti o ad altre persone non interessate ai fatti ; - garantire il pieno rispetto della dignità delle persone ; - tutelare la sfera sessuale dei soggetti coinvolti .
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154 del Codice della Privacy , proprio in relazione all' eccesso di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche , che ha altresì evidenziato il dovere per tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita , autonoma e responsabile , circa l' effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati , nella consapevolezza che l' affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall' imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione , che vanno valutate dal giornalista ,
anche
alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti dei terzi .
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