• Corpus: scritto
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econo01 Secondo l' articolo 117 , in particolare , la società o l' ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti Ires " commerciali " nazionali , fra i quali sussiste il rapporto di controllo " di diritto " , con i requisiti di cui all' articolo 120 , possono congiuntamente esercitare l' opzione per la tassazione di gruppo .
econo01 L' opzione può essere esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata , e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni ( articolo 119 , comma 1 ) : identità dell' esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante esercizio congiunto dell' opzione da parte di ciascuna controllata e dell' ente o società controllante elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d' imposta per i quali è esercitata l' opzione .
econo01 L' opzione può essere esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata , e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni ( articolo 119 , comma 1 ) : identità dell' esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante esercizio congiunto dell' opzione da parte di ciascuna controllata e dell' ente o società controllante elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d' imposta per i quali è esercitata l' opzione .
econo01 L' opzione può essere esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata , e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni ( articolo 119 , comma 1 ) : identità dell' esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante esercizio congiunto dell' opzione da parte di ciascuna controllata e dell' ente o società controllante elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d' imposta per i quali è esercitata l' opzione .
econo01 materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato fiscale , sia nazionale che mondiale .
econo01 dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato fiscale , sia nazionale che mondiale .
econo01 Nel modello fiscale , la determinazione del reddito complessivo in capo alle società partecipanti alla tassazione di gruppo è effettuata senza procedere alla liquidazione dell' imposta ( la quale verrà invece determinata e liquidata dalla capogruppo , nella dichiarazione relativa al consolidato ) .
econo01 Nel modello fiscale , la determinazione del reddito complessivo in capo alle società partecipanti alla tassazione di gruppo è effettuata senza procedere alla liquidazione dell' imposta ( la quale verrà invece determinata e liquidata dalla capogruppo , nella dichiarazione relativa al consolidato ) .
econo01 Nel modello fiscale , la determinazione del reddito complessivo in capo alle società partecipanti alla tassazione di gruppo è effettuata senza procedere alla liquidazione dell' imposta ( la quale verrà invece determinata e liquidata dalla capogruppo , nella dichiarazione relativa al consolidato ) .
econo01 Nel modello fiscale , la determinazione del reddito complessivo in capo alle società partecipanti alla tassazione di gruppo è effettuata senza procedere alla liquidazione dell' imposta ( la quale verrà invece determinata e liquidata dalla capogruppo , nella dichiarazione relativa al consolidato ) .
econo01 Il quadro GN si compone delle seguenti sezioni : - sezione I , determinazione del reddito complessivo - sezione II , utilizzo eccedenze Irpeg / Ires precedente dichiarazione - sezione III , altre eccedenze d' imposta attribuite al consolidato - sezione IV , dati - sezione V , crediti d' imposta concessi alle imprese ceduti al consolidato - sezione VI , redditi prodotti all' estero e relative imposte - sezione VII , dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento .
econo01 Il quadro GN si compone delle seguenti sezioni : - sezione I , determinazione del reddito complessivo - sezione II , utilizzo eccedenze Irpeg / Ires precedente dichiarazione - sezione III , altre eccedenze d' imposta attribuite al consolidato - sezione IV , dati - sezione V , crediti d' imposta concessi alle imprese ceduti al consolidato - sezione VI , redditi prodotti all' estero e relative imposte - sezione VII , dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento .
econo01 Il quadro GN si compone delle seguenti sezioni : - sezione I , determinazione del reddito complessivo - sezione II , utilizzo eccedenze Irpeg / Ires precedente dichiarazione - sezione III , altre eccedenze d' imposta attribuite al consolidato - sezione IV , dati - sezione V , crediti d' imposta concessi alle imprese ceduti al consolidato - sezione VI , redditi prodotti all' estero e relative imposte - sezione VII , dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento .
econo01 Il quadro GN si compone delle seguenti sezioni : - sezione I , determinazione del reddito complessivo - sezione II , utilizzo eccedenze Irpeg / Ires precedente dichiarazione - sezione III , altre eccedenze d' imposta attribuite al consolidato - sezione IV , dati - sezione V , crediti d' imposta concessi alle imprese ceduti al consolidato - sezione VI , redditi prodotti all' estero e relative imposte - sezione VII , dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento .
econo01 Il quadro GN si compone delle seguenti sezioni : - sezione I , determinazione del reddito complessivo - sezione II , utilizzo eccedenze Irpeg / Ires precedente dichiarazione - sezione III , altre eccedenze d' imposta attribuite al consolidato - sezione IV , dati - sezione V , crediti d' imposta concessi alle imprese ceduti al consolidato - sezione VI , redditi prodotti all' estero e relative imposte - sezione VII , dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento .
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a
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