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buroc21 1. Con ordinanza del 1.3.1999 il G.I.P. del Tribunale di Biella disponeva misura carceraria a carico di A.B. , indagato per i seguenti reati : a ) articoli 81 c.p.v. , 609-bis e 609-ter n. 1 c.p. ( perché , con abuso dell' autorità di insegnante di sostegno , aveva costretto il minore di anni tredici ( omissis ) a subire atti sessuali e a compiere atti sessuali [ 1 ] sulla sua persona ) , b ) articoli 600-ter , comma 1 , e 600-sexies , commi 1 e 2 , c.p. ( perché aveva sfruttato il predetto minorenne al fine di realizzare e produrre materiale pornografico ) .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 Osservava il tribunale che al B. i genitori del minore avevano affidato l' incarico di insegnante privato del figlio ; che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra il B. stesso e il ( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma
buroc21 Osservava il tribunale che al B. i genitori del minore avevano affidato l' incarico di insegnante privato del figlio ; che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra il B. stesso e il ( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma 4 , n. 2 , posto che gli atti sessuali erano stati commessi da persona cui il minore era stato affidato per ragioni di istruzione .
buroc21 Osservava il tribunale che al B. i genitori del minore avevano affidato l' incarico di insegnante privato del figlio ; che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra il B. stesso e il ( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma 4 , n. 2 , posto che gli atti sessuali erano stati commessi da persona cui il minore era stato affidato per ragioni di istruzione .
buroc21 Osservava il tribunale che al B. i genitori del minore avevano affidato l' incarico di insegnante privato del figlio ; che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra il B. stesso e il ( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma 4 , n. 2 , posto che gli atti sessuali erano stati commessi da persona cui il minore era stato affidato per ragioni di istruzione .
buroc21 Quanto alle esigenze cautelari , l' ordinanza riteneva sussistere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie , considerate le notorie inclinazioni sessuali dell' indagato , mentre escludeva il rischio di inquinamento probatorio .
buroc21 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore presso il Tribunale di Biella , deducendo erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. , nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a ) .
buroc21 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore presso il Tribunale di Biella , deducendo erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. , nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a ) .
buroc21 In particolare , col primo motivo , il ricorrente sostiene che il reato di cui al citato articolo 600-ter è integrato dallo sfruttamento dei minori di anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico , indipendentemente dal fine di lucro .
buroc21 Infatti , la norma , richiamandosi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo , ha inteso tutelare il diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo fisico , psicologico , spirituale e morale ; sicché il termine di sfruttamento deve intendersi come impiego di minori per fini pornografici , giacché " impiegare i minori al fine di produrre esibizioni pornografiche significa sfruttarli " .
buroc21 Infatti , la norma , richiamandosi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo , ha inteso tutelare il diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo fisico , psicologico , spirituale e morale ; sicché il termine di sfruttamento deve intendersi come impiego di minori per fini pornografici , giacché " impiegare i minori al fine di produrre esibizioni pornografiche significa sfruttarli " .
buroc21 Col secondo motivo , il ricorrente sostiene che l' abuso di cui all' articolo 609-bis c.p. non deve necessariamente concretarsi in una costrizione fisica , ma ricorre quando l' agente approfitti delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa , indipendentemente dall' esistenza di una malattia psichica in quanto tale .
buroc21 Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la
buroc21 Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la necessità del fine di lucro .
buroc21 Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la necessità del fine di lucro .
buroc21 Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la necessità del fine di lucro .
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