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All' interno del testo normativo si stabilisce che il pagamento diretto da parte dell' Inps del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria avvenga contestualmente alla sua autorizzazione ( c. 1 ) , e che il termine ai fini della richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all' Inps per le sospensioni successive
al
1 aprile 2009 è di venti i giorni dall' inizio della sospensione o della riduzione dell' orario di lavoro ( c.2 ) .
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Nel dettaglio le riduzioni per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi sono : - 25 % in caso di riduzione di orario superiore del 20 % rispetto all' orario contrattuale - 35 % in caso di riduzione di orario superiore del 30 % rispetto all' orario contrattuale Per quel che riguarda il contratto espansivo ,
al
datore di lavoro che proceda all' assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale , può godere di un contributo lordo su ogni lavoratore del 15 % per il primo anno , del 10 % e poi del 5 % per i due successivi .
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Effettuata la scelta l' azienda deve presentare la domanda ( dopo preventiva comunicazione al sindacato )
al
ministero del Lavoro entro 25 giorni dal termine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell' orario di lavoro : la domanda deve indicare il programma di risanamento , ristrutturazione o riconversione dell' azienda e la situazione patrimoniale .
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Poi
all'
80 % del medesimo importo .
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La durata dell' indennità è variabile in base a determinati parametri , legati
all'
età del lavoratore e alla zona in cui è ubicata l' azienda .
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A questo punto il lavoratore potrà inviare la domanda di indennità all' Inps e alla sezione circoscrizionale per l' impiego entro 68 giorni dal licenziamento ( se è presentata entro i primi sette giorni l' indennità decorrerà dall' ottavo giorno dal licenziamento , diversamente dal quinto giorno successivo
alla
presentazione della domanda ) .
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L' entità è pari
al
60 % della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi , al 50 % per il settimo e l' ottavo mese e al 40 % per i mesi successivi .
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All' interno del testo normativo si stabilisce che il pagamento diretto da parte dell' Inps del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria avvenga contestualmente
alla
sua autorizzazione ( c. 1 ) , e che il termine ai fini della richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all' Inps per le sospensioni successive al 1 aprile 2009 è di venti i giorni dall' inizio della sospensione o della riduzione dell' orario di lavoro ( c.2 ) .
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Quando il lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato o viene cancellato dalle liste di mobilità o ancora raggiunge il diritto
alla
pensione di vecchiaia , l' erogazione dell' indennità viene sospesa ; anche in questo caso però , gli anni trascorsi in mobilità sono però considerati utili per l' accesso alla pensione .
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Ad ogni modo l' indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore
alla
anzianità aziendale del lavoratore .
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Tale intervento , che non può essere richiesto in aggiunta a quello ordinario relativamente agli stessi soggetti , spetta
alle
imprese con più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda e , per quanto riguarda i lavoratori , agli operai , agli impiegati e ai quadri medi .
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Inoltre si garantiscono criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito , estendendo ai lavoratori destinatari della Cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga l' applicazione dei requisiti richiesti per l' accesso ai trattamenti ( c.6 ) ed è previsto un incentivo , pari all' indennità spettante
al
lavoratore , per i datori di lavoro qualora " senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga , licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell' attività o per intervento di procedura concorsuale " ( c.7 ) .
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Tale intervento , che non può essere richiesto in aggiunta a quello ordinario relativamente agli stessi soggetti , spetta alle imprese con più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda e , per quanto riguarda i lavoratori ,
agli
operai , agli impiegati e ai quadri medi .
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Il licenziamento va comunicato dal datore di lavoro , oltre che
ai
lavoratori interessati , anche ai sindacati e agli uffici provinciali , con la specifica dei dati dei lavoratori e delle motivazioni del licenziamento .
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Qualora il lavoratore che riceve tale contributo svolga contemporaneamente un' attività retribuita , il diritto alla prestazione decade immediatamente ( se non c'è stata prima comunicazione
alla
propria sede Inps ) , oppure viene sospeso per la durata dell' attività lavorativa .
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L' importo previsto corrisponde
all'
80 % della retribuzione globale , che il lavoratore avrebbe percepito in quelle ore di lavoro non prestate , e non può comunque superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno ( nel 2008 è di 858,58 euro ) .
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Qualora il datore di lavoro contravvenga agli accordi sindacali o ne violi altri senza un giusto motivo , scegliendo ad esempio per motivi legati alla razza o
al
sesso e non alla mansione professionale , sarà il giudice a poter adottare in via giudiziale il sistema a rotazione .
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La scelta è strettamente legata
alle
consultazioni che il datore effettua con i sindacati , in modo che la decisione finale tenga conto delle esigenze dell' azienda e contemporaneamente dei diritti del dipendente .
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Nel dettaglio le riduzioni per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi sono : - 25 % in caso di riduzione di orario superiore del 20 % rispetto
all'
orario contrattuale - 35 % in caso di riduzione di orario superiore del 30 % rispetto all' orario contrattuale Per quel che riguarda il contratto espansivo , al datore di lavoro che proceda all' assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale , può godere di un contributo lordo su ogni lavoratore del 15 % per il primo anno , del 10 % e poi del 5 % per i due successivi .
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Inoltre si garantiscono criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito , estendendo ai lavoratori destinatari della Cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga l' applicazione dei requisiti richiesti per l' accesso
ai
trattamenti ( c.6 ) ed è previsto un incentivo , pari all' indennità spettante al lavoratore , per i datori di lavoro qualora " senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga , licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell' attività o per intervento di procedura concorsuale " ( c.7 ) .
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