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A tal proposito , è opportuno sgombrare il campo dall' equivoco che , in caso di incasso o pagamento tramite assegno liberamente trasferibile , il compenso debba considerarsi percepito alla data dell' effettivo incasso effettuato tramite il versamento sul proprio conto corrente bancario e la spesa pagata
alla
data di effettivo pagamento e cioè allorquando il fornitore provvede a eseguire l' operazione di incasso .
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Le condizioni di accesso sono le seguenti : volume d' affari di cui all' articolo 20 del decreto Iva , aumentato dei corrispettivi non rilevanti
ai
fini Iva , percepiti nell' esercizio , non superiore a 10.329,14 euro ( 20 milioni di lire ) .
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La registrazione può essere effettuata o sul registro Iva vendite o sull' apposito prospetto di cui
al
Dm 12 febbraio 1997. Sia il registro che il prospetto non devono più , prima dell' uso , essere prodotti in ufficio per la bollatura la sola conservazione della documentazione relativa agli acquisti , senza obbligo di registrazione .
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È opportuno quindi che di tali beni , sia pure a quest' ultimo fine , nel prospetto in questione , sia sempre fornita una semplice descrizione sia in riferimento
alla
tipologia che alla data del relativo cambio di destinazione .
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Tali regole , tendenti a evitare salti o duplicazioni d' imposta , sono relative
al
computo dei ricavi o compensi , dei beni strumentali e delle giacenze di magazzino .
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Ciò significa che i ricavi e i compensi che , in base
alle
regole del regime forfettario , hanno già concorso a formare il reddito imponibile , non assumono rilevanza nella determinazione del reddito del periodo successivo , ancorché di competenza o incassati in tale periodo ; viceversa , i ricavi o compensi per operazioni effettuate nel periodo forfettario , che non hanno concorso a formare il reddito di tale periodo perché ancora non documentate , assumono rilevanza nei periodi successivi .
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Le somme corrisposte
ai
collaboratori familiari sono frutto del particolare rapporto che lega i due soggetti e , quindi , qualcosa di diverso dal compenso in senso tecnico .
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Per lo scomputo della eventuale ritenuta operata successivamente
alla
fatturazione torna applicabile pertanto l' articolo 22 del Tuir .
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Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell' Iva , è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere
alle
annotazioni relative alle operazioni attive e passive , anziché negli ordinari registri vendite e acquisti , nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997. Nel prospetto , le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime , mentre quelle passive possono essere annotate in modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale , a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso .
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In esso , entro il termine di presentazione del modello unico , devono poi essere indicati : i dati relativi al valore delle rimanenze dell' impresa , raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore ,
al
31 dicembre dell' anno cui si riferisce il prospetto .
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È veramente difficile , infatti , considerati i modesti limiti di volume d' affari cui è subordinato il regime e le ordinarie retribuzioni dei dipendenti o collaboratori , ipotizzare ipotesi in cui ci si possa avvalere del lavoro di terzi e l' attività continuare a essere remunerativa mancanza di cessioni
all'
esportazione .
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Non rilevano , pertanto , le cessioni di beni ammortizzabili , mentre rilevano i corrispettivi esclusi da Iva , quali ad esempio i corrispettivi rientranti nel diritto d' autore di cui
all'
articolo 3 , lettera a ) , del decreto Iva .
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I beni di magazzini , ovviamente solo per le imprese , devono essere valutati in base
ai
valori delle fatture di acquisto più recenti .
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La registrazione può essere effettuata o sul registro Iva vendite o sull' apposito prospetto di cui al Dm 12 febbraio 1997. Sia il registro che il prospetto non devono più , prima dell' uso , essere prodotti in ufficio per la bollatura la sola conservazione della documentazione relativa
agli
acquisti , senza obbligo di registrazione .
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Tale principio non presenta eccezioni in relazione ai compensi , mentre viene derogato per alcune spese , per le quali è prevista appunto la deducibilità in base
al
principio della competenza , indipendentemente dall' esercizio in cui sono state sostenute .
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A tal proposito , è opportuno sgombrare il campo dall' equivoco che , in caso di incasso o pagamento tramite assegno liberamente trasferibile , il compenso debba considerarsi percepito
alla
data dell' effettivo incasso effettuato tramite il versamento sul proprio conto corrente bancario e la spesa pagata alla data di effettivo pagamento e cioè allorquando il fornitore provvede a eseguire l' operazione di incasso .
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Si precisa che ai fini del mantenimento o meno del regime , tale condizione non deve essere guardata solo in riferimento agli acquisti dell' anno , ma
allo
stock complessivo di beni strumentali presenti ogni anno nell' impresa o attività di lavoro autonomo compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori fissi ( esclusi gli occasionali ) non superiori al 70 per cento del volume d' affari dell' anno , tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali .
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L' applicabilità o meno del regime va invece verificata con riguardo
al
volume d' affari complessivo , sommando i ricavi dell' attività di cessione di beni e quelli dell' attività di prestazione di servizi acquisti per ammontare , al netto dell' Iva , non superiore a 18.075,99 euro ( 35 milioni di lire ) , se l' attività esercitata è la rivendita , ovvero a 10.329,14 euro ( 20 milioni di lire ) , negli altri casi utilizzo di beni strumentali di costo non superiore a 25.822,84 euro ( 50 milioni di lire ) .
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Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell' Iva , è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere alle annotazioni relative
alle
operazioni attive e passive , anziché negli ordinari registri vendite e acquisti , nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997. Nel prospetto , le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime , mentre quelle passive possono essere annotate in modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale , a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso .
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Non è immediato conciliare la condizione riguardante i beni strumentali con quella riguardante la generalità degli acquisti : dovrebbe però ritenersi che la condizione relativa agli acquisti riguardi gli acquisti di beni o servizi diversi dai beni strumentali , per i quali opera una condizione autonoma compensi corrisposti a dipendenti o altri collaboratori stabili , non superiori
al
70 per cento del volume d' affari , compresi corrispettivi o compensi non rilevanti ai fini Iva .
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