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Tale disposizione risulta però inapplicabile in presenza di modelli di dichiarazione radicalmente diversi da quelli approvati per l' anno precedente ; di conseguenza , per il primo periodo d' imposta di applicazione dell' Ires , in deroga
alle
regole generali , i soggetti che hanno esercitato l' opzione per il consolidato tenuti alla presentazione della " dichiarazione dei redditi del consolidato " a norma dell' articolo 122 del Tuir , devono utilizzare l' apposito modello di dichiarazione approvato entro il 15.2.2005(2 ) .
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il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa
alle
società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui all' articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
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I poteri di rettifica subiscono limitazioni anche ai fini dell' Iva : risultano infatti inibiti i poteri spettanti all' Amministrazione in base alle disposizioni di cui
agli
articoli 54 , comma 2 , secondo periodo , e 55 , comma 2 , n. 3 ) , del Dpr 26.10.1972 , n. 633 , e successive modificazioni .
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Interruzione anticipata del consolidato - criterio per l' attribuzione delle perdite La comunicazione relativa
all'
avvenuto esercizio congiunto dell' opzione per il consolidato nazionale deve contenere , tra l' altro , l' indicazione relativa al criterio utilizzato per l' eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio ( articolo 5 , comma 1 , Dm 9.6.2004 ) .
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L' omessa indicazione , in sede di presentazione del modello per la comunicazione dell' avvenuto esercizio dell' opzione , di uno dei codici indicati ( 1 , 2 , 3 ) , non determina tuttavia di per sé l' invalidità della comunicazione , causando solamente - alla luce del criterio generale , rispetto al quale l' attribuzione delle perdite
alle
società che le hanno prodotte riveste carattere meramente alternativo - l' effetto della permanenza delle perdite residue in capo al soggetto consolidante .
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L' omessa indicazione , in sede di presentazione del modello per la comunicazione dell' avvenuto esercizio dell' opzione , di uno dei codici indicati ( 1 , 2 , 3 ) , non determina tuttavia di per sé l' invalidità della comunicazione , causando solamente -
alla
luce del criterio generale , rispetto al quale l' attribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte riveste carattere meramente alternativo - l' effetto della permanenza delle perdite residue in capo al soggetto consolidante .
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Ne consegue che , nel caso prospettato , la società A1 , fermo restando il possesso dei requisiti di cui
all'
articolo 117 , comma 1 , del Tuir , potrà esercitare l' opzione per il consolidato con D ed E , solo a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione .
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, Guida
alla
riforma fiscale - Il Sole 24 ore , n. 4 / 2004 , p. 66 ) .
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Ai
fini dell' Iva , all' ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica , tenendo conto dell' esistenza di operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali , l' aliquota media risultante dal rapporto tra l' imposta relativa alle operazioni imponibili , diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili , e il volume d' affari dichiarato .
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3 della circolare 53 / 2004 ) che , " ferma restando la possibilità di sindacare l' elusività delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione all' esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione dell' operazione posta in essere nel suo complesso " , le operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti per l' accesso
al
regime della tassazione di gruppo , comprese quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di " controllo rilevante " , non possono automaticamente qualificarsi come elusive .
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Alla situazione descritta ha posto rimedio l' articolo 16 del Dm 9.6.2004 , secondo il quale : - la società consolidante individua l' importo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che hanno determinato le svalutazioni stesse - la stessa consolidante comunica
alle
controllate il minore tra i due importi sulla base della comunicazione ricevuta , ciascuna consolidata rettifica i valori fiscali degli elementi dell' attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo del bilancio dell' ultimo esercizio ante-opzione , dandone comunicazione nell' apposito prospetto della dichiarazione ( ovvero nel quadro EC del modello Unico ) .
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NOTE 1. Ai sensi dell' articolo 124 , comma 1 , del Tuir , il venir meno del requisito del controllo prima del decorso del triennio di validità dell' opzione obbliga la società o ente controllante a incrementare il proprio reddito per un importo corrispondente : - agli interessi passivi dedotti nel triennio in applicazione del pro-rata patrimoniale di cui
all'
articolo 97 , comma 2 - alla residua differenza tra il valore fiscale e quello di libro dei beni trasferiti in regime di neutralità infragruppo .
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Nelle istruzioni ufficiali al modello per la comunicazione dell' opzione(3 ) , è stato previsto , nella casella " attribuzione perdite " della sezione " dati relativi alla società consolidata " , l' inserimento dei seguenti codici : 1. se le perdite sono attribuite
al
soggetto consolidante 2. se le perdite sono attribuite in modo proporzionale alle società che le hanno prodotte 3. in tutti i casi in cui il criterio adottato è diverso dalle precedenti modalità .
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Il quadro GN si compone delle seguenti sezioni : - sezione I , determinazione del reddito complessivo - sezione II , utilizzo eccedenze Irpeg / Ires precedente dichiarazione - sezione III , altre eccedenze d' imposta attribuite al consolidato - sezione IV , dati - sezione V , crediti d' imposta concessi
alle
imprese ceduti al consolidato - sezione VI , redditi prodotti all' estero e relative imposte - sezione VII , dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento .
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In relazione
al
consolidato fiscale nazionale , l' articolo 126 , comma 1 , del Testo unico , dispone che non possono prendere parte al consolidato fiscale nazionale , né in qualità di consolidanti , né come consolidate , le società o gli enti che godono di una riduzione dell' aliquota Ires .
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Alla luce di quanto disposto dall' articolo 1 , comma 1 , del Dpr 22.7.1998 , n. 322 , è rammentato che - ordinariamente - i soggetti che chiudono il periodo d' imposta in data anteriore al 31 dicembre sarebbero tenuti a utilizzare i modelli di dichiarazione relativi
al
periodo di imposta antecedente ( nell' esempio , Unico 2004 ) .
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Chiusura anticipata dell' esercizio All' Agenzia delle Entrate era inoltre posto il quesito riguardante il comportamento possibile , ai fini delle dichiarazioni da presentare , per un ipotetico gruppo che avesse anticipato la chiusura dell' esercizio
al
30.6.2004 ( periodo 1.1.2004 - 30.6.2004 ) per tutte le società partecipanti .
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Entro 30 giorni dal verificarsi dell' evento interruttivo , il soggetto consolidante deve comunicare
all'
Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell' opzione e l' importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante al consolidato , secondo le stesse modalità seguite all' atto della presentazione dell' originaria comunicazione per l' avvio del regime , ma ( cfr .
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redatte su modello cartaceo , devono essere presentate , indipendentemente dal domicilio fiscale del dichiarante , a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata
all'
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia , via Giorgio De Marchi n. 16 , 30175 Marghera ( VE ) - Italia , utilizzando una normale busta di corrispondenza , sulla quale devono essere apposte a caratteri evidenti le indicazioni relative al modello di dichiarazione e periodo d' imposta oggetto di presentazione , cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante , codice fiscale del dichiarante , nonché la dicitura " consolidato nazionale " " .
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Secondo l' articolo 13 , comma 8 , del decreto , l' individuazione di tale criterio è rimessa alla libera determinazione delle parti in sede di esercizio ( o rinnovo ) di ciascuna opzione , con l' unico limite che le perdite non attribuite
al
soggetto consolidante possono , in ogni caso , essere imputate esclusivamente ai soggetti che le hanno generate .
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